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CAMPOMARINO – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ecco l’ordinanza delle disposizioni relative al territorio comunale di Campomarino firmate poco fa dal Presidente della Regione Molise Donato Toma.

ORDINANZA

Articolo 1

1.  Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione nel territorio del Comune di Campomarino sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale vigente;

b. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del 14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff), del medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

d. tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021; g.      i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

2.  Le misure previste dalle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali, si applicano anche al territorio comunale di Campomarino, ove per quest’ultimo non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Nel periodo di vigenza della presente ordinanza si raccomanda alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale frequentate da studenti residenti nel territorio comunale di Campomarino, con esclusione della scuola dell’infanzia, di predisporre misure organizzative idonee a garantire ai suindicati studenti la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica a distanza.

Articolo 2

1.  La presente ordinanza ha efficacia fino al 14 febbraio 2021.

2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Campobasso e al Sindaco del Comune di Campomarino.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DONATO TOMA

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