La circostanza aveva fatto venir meno il numero minimo di 7 componenti necessari per la composizione della lista con conseguente ricusazione della stessa.
I giudici amministrativi hanno accolto in pieno le tesi degli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini che assistono l’ex primo cittadino, enunciando un principio giuridico rilevante: “se è vero che l’accettazione della candidatura nelle liste per le elezioni comunali ben può essere rinunciata dall’interessato mediante un autonoma dichiarazione di volontà, è pur vero che ciò deve avvenire entro un termine certo e ragionevole che va individuato con il momento della presentazione delle liste medesime all’Ufficio competente. Da tale momento l’accettazione della propria candidatura fuoriesce dalla sfera di disponibilità del soggetto che l’aveva in precedenza espressa, rimanendo consolidati i propri effetti, essendo insensibile alle vicende ad essa successive. Altrimenti si pregiudicherebbero le esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e la posizione degli altri candidati nella medesima lista, che vedrebbero pregiudicata la propria posizione per effetto di vicende ad essi estranee”.