Lungomare Nord Termoli
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CAMPOBASSO – Il direttore del servizio difesa del suolo, del demanio e delle opere idrauliche e marittime della Regione Molise Mauro Di Muzio, viste le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, ha emanato il 27 maggio 2020 la nuova ordinanza balneare n.1/2020 della Regione Molise:

REGIONE MOLISE ORDINANZA BALNEARE n. 01/2020

IL direttore del servizio difesa del suolo, demanio, opere idrauliche e marittime – idrico integrato ORDINA

ART.1 Disposizioni generali

  1. La presente ordinanza disciplina, nella Regione Molise, l’esercizio delle attività turistico-ricreative e delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate insistenti sul demanio marittimo, nonché l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.
  2. Nella Regione Molise la stagione balneare 2020, intesa come periodo durante il quale è consentita l’apertura al pubblico per la balneazione delle strutture di cui al comma 1, inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre. Durante tale periodo è fatto obbligo di attivare il servizio di salvataggio come disciplinato nell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5 del presente articolo. In detto periodo, nelle strutture di cui sopra possono essere svolte, oltre la balneazione, l’elioterapia, l’attività di bar e ristorante e le attività commerciali previste dalle rispettive licenze le attività sportive, ludiche, di intrattenimento, culturali, fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia COVID 19, solo se non comportano assembramento e consentono il rispetto de distanziamento sociale interpersonale di cui alle Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e Province autonome richiamate in premessa.
  3. Il concessionario delle strutture di cui al comma 1 è in ogni caso tenuto a comunicare alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente i periodi in cui intende aprire al pubblico per la balneazione e per l’elioterapia e, in ogni caso, deve garantire la propria attività, inclusa la balneazione, almeno dal 13 giugno al 13 settembre.
  4. L’apertura al pubblico delle strutture di cui al comma 1 per l’elioterapia è consentita fatto salvo quanto diversamente disposto da eventuali normative in materia di contenimento e contrasto al COVID 19 durante tutto l’anno. Il periodo di apertura al pubblico per la sola elioterapia si riferisce alla fornitura da parte dei concessionari dei servizi ad essa connessi ed alle altre attività di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione dei servizi connessi alla balneazione.
  5. Nel periodo di apertura al pubblico per la sola elioterapia, i concessionari di cui sopra devono osservare quanto disposto dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto relativamente al suddetto periodo e, in ogni caso, sono tenuti ad apporre apposita segnaletica in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, con la seguente dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

ART. 2 Sicurezza della balneazione e sull’uso delle spiagge libere

1. Le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con ordinanza della Capitaneria di Porto. Aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge libere sono trattati nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge da adottarsi dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.

ART. 3 Obblighi dei Comuni Costieri

1. I Comuni costieri della Regione Molise hanno l’obbligo:

  1. a)  di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, il servizio di salvamento e la sicurezza in genere;
  2. b)  di effettuare costantemente operazioni di bonifica e pulizia delle spiagge libere per far assicurare un uso sicuro ai fruitori delle stesse
  3. c)  di garantire la costante pulizia degli accessi pubblici al mare esistenti, per assicurarne la regolare percorribilità;
  4. d)  di esporre in luogo ben visibile la presente Ordinanza sulle spiagge libere ed in corrispondenza degli accessi pubblici al mare, provvedendo all’immediato ripristino qualora rimossa, danneggiata, manomessa o resa illeggibile.

ART. 4 Prescrizioni sull’uso del demanio marittimo

1. Sulle aree demaniali marittime della costa molisana è VIETATO:

  1. a)  occupare con attrezzature ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Tale fascia può essere occupata solo dai mezzi destinati al salvataggio;
  2. b)  campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente a ciò destinate con regolare titolo abilitativo;
  3. c)  occupare gli accessi pubblici all’arenile, destinati esclusivamente al libero transito. Per comprovate esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, accertate dalle autorità competenti, il comune, acquisiti i necessari nulla osta, può autorizzarne la chiusura esclusivamente dalle ore 1,00 alle 5,00;
  4. d)  accedere alle aree di arenili in concessione dalle ore 20,30 alle ore 6,00 del mattino;
  5. e)  lasciare sulle spiagge libere, dopo le ore 20,30 e fino alle 7,30 del mattino successivo, attrezzature balneari quali lettini, sedie, sdraio, fatta eccezione, nelle aree sottoposte a sorveglianza, per i soli ombrelloni e/o identificativi simili, che possono permanere sulle stesse anche dopo detto orario e fino al mattino successivo, al fine di conservare le distanze di sicurezza necessarie per contrastare l’epidemia COVID 19, come stabilite nella presente ordinanza;
  6. f)  abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, sia pure contenuti in buste;
  7. g)  realizzare qualsiasi opera, di qualsiasi natura senza le preventive autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle autorità competenti;
  8. h)  effettuare lavori che interessino le spiagge libere dall’inizio della stagione balneare fino alla fine della stessa senza previa autorizzazione dall’inizio della stagione balneare fino alla fine della stessa della Regione in deroga alla presente Ordinanza;
  9. i)  creare impedimenti pregiudizievoli all’utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili;
  10. j)  intraprendere qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare le dune e gli habitat naturali ivi esistenti;
  11. k)  transitare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell’ordine e di quelli adoperati per la pulizia delle spiagge. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l’esecuzione di opere sul demanio marittimo deve essere autorizzato preventivamente dall’amministrazione competente;
  12. l)  per le aree in concessione: effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,30 alle ore 19,30 durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione e/o l’elioterapia;per le aree libere: effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7,30 alle ore 20,00 dall’inizio della stagione balneare fino al termine della stessa;
  13. m)  praticare qualsiasi gioco sia a terra che in acqua che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica e nocumento all’igiene dei luoghi;
  14. n)  fatti salvi i divieti legati all’emergenza COVID 19 perduranti per tutta la durata della stessa, organizzare, sulle spiagge libere, animazioni, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, spettacoli pirotecnici ed altre forme di intrattenimento di breve durata, senza previe autorizzazioni delle autorità competenti (da richiedersi almeno 15 giorni prima). Nel caso in cui l’organizzatore sia il Comune, l’autorizzazione verrà rilasciata dalla Regione. Resta fermo che il rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale è di competenza della Regione, come previsto dalla L.R. n. 5/2006, art. 4, comma1, lett. i). Dal 1° maggio al 30 settembre le manifestazioni potranno essere svolte in spazi all’uopo attrezzati e segnalati non superiori al 50% della zona di spiaggia libera interessata, al fine di non ostacolarne la libera fruizione;
  15. o)  esercitare attività commerciali, sia in forma fissa che itinerante, senza le necessarie preventive autorizzazioni. Per queste attività non possono essere utilizzati apparecchi di diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica, né veicoli e/o mezzi di alcun genere;
  16. p)  tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le ore 13,00 e le ore 16,00. Fanno eccezione al presente divieto gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;
  17. q)  lasciare in sosta natanti fuori dalle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e di quelli per i quali è autorizzato il noleggio. I concessionari, nei periodi di non utilizzo dei suddetti natanti, possono comunque lasciarli in sosta sull’arenile in concessione, avendo cura di posizionarli in modo da non arrecare intralcio al passaggio;
  1. r)  effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed a natanti in genere in violazione alle norme ambientali e al di fuori delle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale;
  2. s)  sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, alla quota prescritta dalle Autorità competenti;
  3. t)  effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione ed il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, o mediante l’impiego di megafoni, altoparlanti e analoghi mezzi di diffusione acustica;
  4. u)  spostare, occultare o danneggiare i segnali posti a tutela della salute e della pubblica incolumità;
  5. v)  condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale sulle spiagge libere dal 1° maggio al 30 settembre, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per non vedenti e di quanto di seguito disposto. I Comuni possono individuare delle aree attrezzate, segnalate con apposita cartellonistica, dove condurre o far permanere gli animali. I conduttori degli animali dovranno attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dal Servizio veterinari dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) competenti e dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, anche a tutela dell’animale, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per il benessere dello stesso. Durante tutto l’anno i conduttori degli animali sono obbligati ad asportare eventuali deiezioni e materiali inquinanti, non devono mai lasciare gli animali incustoditi e devono porre in essere tutte le cautele, tra cui l’uso del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, atte a garantire l’altrui incolumità e a non arrecare disturbo agli altri frequentatori. Il proprietario o il conduttore a qualsiasi titolo dell’animale è responsabile del suo comportamento e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e danni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso. Resta salvo quanto disposto da eventuali regolamenti comunali adottati in materia.Alle unità cinofile di salvataggio riconosciute e ai cani guida per non vedenti è consentita la balneazione per l’espletamento delle proprie funzioni.

ART. 5 Disciplina per contrastare la diffusione del virus COVID 19 nelle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

Quanto di seguito disposto si applica agli stabilimenti balneari propriamente detti e, in generale, alle strutture balneari, intendendo per queste ultime tutte le aree demaniali marittime in concessione ad uso turistico- ricreativo dotate di manufatti ed attrezzature destinati prevalentemente alla balneazione e all’elioterapia.

1) Per fronteggiare e contrastare l’emergenza COVID 19, al fine di evitare assembramenti, le prenotazioni devono essere effettuate di norma online o telefonicamente.

2) Il titolare dello stabilimento dovrà tenere e conservare, per un periodo di 14 giorni, un registro delle presenze su cui annotare i nominativi della clientela da esibire alle autorità in caso ciò si dovesse rendere necessario per ricostruire la catena epidemiologica dei contagi.

3) Per garantire un accesso ordinato e tale da evitare assembramenti, l’ingresso allo stabilimento deve essere sorvegliato da parte di personale addetto che dovrà accompagnare i nuovi clienti alla propria postazione ombrellone.

4) La postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale deve indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

5) L’ingresso è vietato a soggetti che presentino sintomatologia da infezione respiratoria e affetti da febbre superiore a 37,5, a tal fine si consiglia di misurare la temperatura in entrata.

6) L’accesso è espressamente vietato a soggetti che si trovino in quarantena.
L’assenza di dette condizioni deve essere resa in una apposita autocertificazione da presentare al titolare dello stabilimento che avrà cura di conservarla.

7) L’accesso potrà essere consentito fino al raggiungimento dei posti disponibili.

8) È fatto obbligo di indossare la mascherina all’ingresso dello stabilimento, fino al raggiungimento della propria postazione di ombrellone e tutte le volte che ci sposta da detta postazione, fatti salvi gli spostamenti per recarsi a fare il bagno.

9) All’ingresso dello stabilimento ed in almeno un altro punto dello stabilimento balneare dovrà essere apposto bene in vista un cartello riportante le principali regole di comportamento da tenere per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da COVID 19;

10) I percorsi sull’arenile di ingresso e uscita dall’area di ombreggio dovranno essere separati ed indicati con chiara segnaletica al fine di orientare correttamente l’utenza. Qualora siano paralleli dovranno essere distanziati di almeno 1 metro;

L’ingresso e l’uscita dallo stabilimento, ove possibile, dovranno essere separati. In caso contrario, dovrà essere rispettata la regola di distanziamento interpersonale prevista dalla normativa vigente;

11) All’ingresso della struttura deve essere posizionato un dispenser con soluzione igienizzante;

12) Il titolare della struttura provvederà a formare ed informare il proprio personale sulla normativa vigente, comprese le norme di cui alla presente ordinanza e sulla procedura interna organizzativa per la prevenzione della diffusione del virus da COVID-19;

13) I dipendenti che operano all’ interno dello stabilimento, dovranno essere forniti di un tesserino o altro elemento di riconoscimento (es. maglietta staff) esposto e ben visibile dall’utenza. Il titolare dello stabilimento balneare dovrà disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno dello stesso la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo. Nel caso in cui la stessa risulti superiore a 37,5°C, oppure qualora il lavoratore presenti tosse o difficoltà respiratoria, non potrà iniziare l’attività lavorativa, dovrà contattare immediatamente il suo medico curante e seguirne le indicazioni. Nella suddetta ipotesi, il dato acquisito dovrà essere registrato, al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’ingresso del lavoratore.

14) Il personale sarà dotato, da parte del titolare dello stabilimento di dispositivi di protezione individuale adeguati, ovvero mascherina, guanti monouso e gel disinfettanti, che dovranno essere utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15) Gli ombrelloni devono essere installati sull’arenile in maniera tale da assicurare il distanziamento interpersonale fra individui. A tal fine devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3,40 tra le file e metri 3,00 sulla stessa fila. Tale ultima distanza deve essere portata ad almeno metri 4 per ogni gruppo di 20 ombrelloni, per costituire dei corridoi di accesso al mare per i bagnanti. I paletti degli ombrelloni lungo la linea di confine con altre concessioni devono essere posizionati ad una distanza minima di metri 1,50 dalla linea stessa, per costituire dei corridoi di accesso al mare. Per altri sistemi di ombreggio deve essere garantito una superficie a postazione non inferiore a 10 mq. Resta ferma la distanza minima di metri 3,40 tra le file.

16) Tra le attrezzature di spiaggia lettini, sedie a sdraio quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri.

17) Sotto ogni ombrellone può stazionare un numero massimo di quattro persone, che può essere portato a cinque se appartenenti allo stesso nucleo familiare; tra le stesse deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di mt. 1, salvo il caso di appartenenza allo stesso nucleo familiare o di coabitazione.

18) Sarà necessario garantire una pulizia e la sanificazione giornaliera delle varie superfici e arredi e di tutte le aree comuni (bar, ristoranti, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.).

19) Le attrezzature di spiaggia in dotazione allo stabilimento quali lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc., vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare e, in ogni caso la sanificazione deve essere garantita a fine giornata. Sarà necessario, inoltre, assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraio ed altre attrezzature, con divieto di scambiarle tra gli ombrelloni.

20) All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici, spogliatoi e docce dovrà essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita.

21) L’accesso ai servizi igienici deve avvenire rispettando il divieto di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale. Detti servizi devono essere puliti e sanificati regolarmente e frequentemente, per consentirne un uso sicuro degli stessi, e in ogni caso a fine giornata.

22) Le cabine potranno essere utilizzate solo da coloro che le hanno prese a noleggio e appartenenti allo stesso nucleo familiare o abitativo, in ogni caso in numero non superiore a 4. In questo caso sarà cura del noleggiatore provvedere ad un uso sicuro delle stesse, salvo la sanificazione che dovrà essere effettuata a cura del titolare dello stabilimento a fine giornata. È vietato l’uso promiscuo delle cabine.

23) L’utilizzo delle docce potrà essere consentito solo indossando delle ciabatte. Detto uso deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale, a meno che non vengano posizionate barriere separatorie tra le docce.

24) Gli spogliatoi possono essere utilizzati solo nel rispetto del distanziamento sociale, a meno che non vengano posizionate barriere separatorie

25) La pratica di attività ludico – sportive che possono dar luogo ad assembramento è vietata come pure la previsione di aree gioco per bambini.

26) Sono vietate feste, giochi, animazioni, manifestazioni ed eventi che comportino assembramento.

27) L’utilizzo di pedalò e pattini è consentito da un numero massimo di 2 persone, ovvero 4 persone ove si tratti di appartenenti allo stesso nucleo familiare.

28) Ove si vogliano mantenere in esercizio le piscine, occorrerà fare riferimento alle norme di sicurezza eventualmente dettate per fronteggiare l’emergenza COVID 19. Diversamente, occorrerà inibirne l’acceso e l’utilizzo.

ART. 6 Disciplina generale delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

Negli stabilimenti balneari e nelle altre strutture come individuate al precedente articolo:

  1. Le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, servizio di ristorazione, indipendentemente dall’apertura al pubblico per la balneazione e l’elioterapia, possono essere effettuate durante tutto l’anno, se consentite dalle norme emanate per contrastare la diffusione del virus COVID 19 e nei modi e limiti dalle stesse previsti, nonché alle condizioni regolamentari e d’orario stabilite dai Comuni competenti ed applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ambientale, ordine pubblico, incolumità ed inquinamento acustico e secondo le modalità delle licenze di pubblico esercizio rilasciate dai comuni territorialmente competenti. Per gli intrattenimenti danzanti si applica quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Le strutture e gli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, devono essere aperti al pubblico almeno dalle ore 9,30 alle ore 19,00. I concessionari devono esporre all’ingresso dello stabilimento gli orari di apertura e chiusura al pubblico.
  3. I concessionari di strutture o stabilimenti balneari, durante l’apertura al pubblico, devono:
    1. a)  esporre, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata dell’apertura dello stesso, copia della presente Ordinanza e le tariffe applicate per i servizi resi;
    2. b)  attivare il servizio di soccorso e salvataggio secondo le modalità indicate nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto;
    3. c)  ottenere, prima dell’apertura al pubblico, la licenza di esercizio e le altre autorizzazioni necessarie da parte delle competenti autorità;
    4. d)  curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dell’area in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la raccolta dei rifiuti si applicano le disposizioni comunali in materia;
    5. e)  esercitare un’efficace sorveglianza dell’area in concessione e vigilare affinché la presente Ordinanza sia rispettata;
    6. f)  garantire l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap mediante la predisposizione, previa comunicazione al Comune, di idonei camminamenti paralleli e/o perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, anche se gli stessi non risultano riportati in concessione, purché poggiati e non fissati al suolo. Tali percorsi, previa comunicazione al Comune competente, possono permanere per tutto l’anno;
  1. g)  svolgere solo le attività indicate in concessione o comunque consentite previa autorizzazione del Comune competente;
  2. h)  dotare la concessione di servizi igienici riconosciuti idonei dalla competente Autorità sanitaria. I servizi igienici per disabili devono essere appositamente segnalati in modo ben visibile con il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione. Qualora siano utilizzate docce prive di sistema di scarico collegato alla rete fognaria, è vietato l’uso di shampoo e sapone;
  3. i)  installare idoneo impianto di illuminazione;
  4. j)  installare idonei dispositivi antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
  5. k)  evitare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato della concessione o la destinazione all’uso pubblico;
  6. l)  segnalare immediatamente all’Autorità marittima ed alle forze di Polizia gli incidenti verificatesi nella concessione e negli specchi acquei antistanti la stessa.

ART. 7 Disciplina particolare delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

  1. È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni per accertare l’assenza di persone nelle cabine. Nel periodo di chiusura al pubblico il concessionario deve adottare tutte le misure necessarie per impedire l’occupazione delle cabine.
  2. Durante il periodo di apertura al pubblico, dopo l’orario di chiusura è vietato l’uso delle spiagge in concessione, nonché delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) se non con il consenso del concessionario.
  3. Durante il periodo di apertura al pubblico è vietato effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti balneari e nelle aree in concessione, salvo gli interventi che si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili, verificatisi dopo l’apertura e strettamente necessari per il ripristino della funzionalità degli stessi o di dette aree, previa espressa autorizzazione comunale.
  4. I concessionari, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 68 del Cod. Nav., possono svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l’anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Durante l’apertura al pubblico per la balneazione e/o l’elioterapia non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,30 alle ore 19,30.
  5. I concessionari possono segnalare i limiti della concessione con picchetti o paletti di forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. Gli stabilimenti o parti di essi potranno essere recintati con staccionate in legno semplicemente infisse nel terreno alte al massimo 1 metro. In ogni caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e perimetrare solo lo stabilimento e non l’intera concessione.
  6. Parzialmente in deroga a quanto disposto al comma precedente, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l’elioterapia, al fine di prevenire atti vandalici e furti nonché per limitare l’insabbiamento ed i danni provocati da agenti atmosferici, i concessionari, dietro rilascio di apposita autorizzazione, valida per tutta la durata del titolo concessorio, da parte del Comune di competenza e dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, possono installare dei sistemi di protezione lungo il perimetro dei manufatti insistenti sulla concessione, inclusi portici, piazzali, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di reti, anche metalliche, pannelli rigidi e/o grigliati di tipo ligneo o metallico, che devono essere fissati alle strutture esistenti. In ogni caso i suddetti sistemi di protezione non possono superare l’altezza di mt. 2 e la porzione eccedente l’altezza di mt. 1,50 rispetto alla quota del piano di calpestio deve essere obbligatoriamente a giorno.Sempre dietro rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune competente e, se necessario, dell’Agenzia delle Dogane, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l’elioterapia, è possibile posizionare delle strutture frangivento sull’arenile, costituite da paletti in materiale ligneo o metallico, semplicemente infissi al suolo ai quali vengono collegate delle reti, anche metalliche, la cui altezza non può essere superiore ai 2 mt.. Tali sistemi non possono in alcun caso perimetrare la concessione e il concessionario deve sempre garantirne la visibilità. Tutti i sistemi di protezione succitati devono comunque garantire la libertà di accesso all’arenile da parte di terzi e rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza. I concessionari sono direttamente responsabili di ogni possibile danno o condanna che possa derivare dal posizionamento di tali sistemi di protezione. Sono fatte salve le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi.

ART. 8 Dotazione postazione di salvataggio

Presso il locale Pronto Soccorso o presso la postazione a terra del bagnino di salvataggio, quest’ultima disciplinata dall’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli, deve essere presente il seguente materiale:

  •  Bombola di ossigeno da 5 litri caricata a 200 atm, oppure 2 bombole da 3 litri caricate a 200 atm, flussimetro e manometro integrato e protetto da apposito cappellotto o, in caso di impossibilità a procurarsi detta dotazione, tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all’utilizzo da parte del personale sanitario;
  • materiale per la somministrazione dell’ossigeno quali cannule di guedel (adulto e pediatrica), cannule naso faringee (adulto e pediatrica), pallone autoespandibile (adulto e pediatrico) con maschere (adulto e pediatrico) e ingresso per la somministrazione di ossigeno, fruste conduzione ossigeno, maschere facciali con reservoir;
  • cassetta di primo soccorso con materiale da medicazione di cui alla legge n. 81/08;
  • defibrillatore semiautomatico esterno.

ART. 9 Disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge

  1. Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate, sia dai Comuni che dai concessionari, senza recare pregiudizio alcuno all’ambiente costiero, in particolare ai sistemi dunali.
  2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), i Comuni possono svolgere le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge libere, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto, durante tutto l’anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I Comuni sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Dal 1° maggio al 30 settembre i Comuni non possono avvalersi per la pulizia delle spiagge libere dell’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,30 alle 20,00.

3. I concessionari delle strutture di cui all’ art. 1, comma 1 della presente Ordinanza, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente, possono svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l’anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Durante l’apertura al pubblico per la balneazione e/o l’elioterapia non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,30 alle ore 19,30.

ART. 10 Disposizioni speciali

Lungo la costa regionale, compatibilmente con le previsioni di cui al relativo Piano Spiaggia Comunale, le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto sono individuate con apposita Ordinanza sindacale, da trasmettere alla Regione e all’Autorità marittima locale. Su tali aree è vietato sistemare attrezzature da spiaggia.

ART. 11 Disposizioni finali

  1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente. La stessa è pubblicata nell’Albo pretorio on- line sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it e deve essere esposta durante tutto l’anno in maniera ben visibile presso le strutture di cui all’art. 5, comma 1 a cura dei concessionari e dai Comuni costieri presso le spiagge libere ed in corrispondenza degli accessi pubblici al mare. Al fine di assicurarne la massima divulgazione, i Comuni costieri e la locale Capitaneria di Porto provvedono alla sua affissione nei rispettivi albi on-line.
  2. È fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164 del Codice della Navigazione.
  3. L’importo dovuto per le sanzioni pecuniarie comminate per la violazione della presente Ordinanza deve essere versato su c.c. postale n. 67971630, codice tributo 09600, intestato alla Regione Molise, specificando nella causale il numero di verbale e la data.
  4. La presente Ordinanza decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione e resta in vigore fino all’eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Termoli, lì 27 maggio 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Mauro DI MUZIO

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Tony Cericola
Web designer, videomaker, editore, copywriter e blogger. Da quando è nata internet mi occupo di costruire strategie digitali per le aziende. Il mio lavoro consiste nel trovare un punto di contatto creativo tra il mondo digitale, dei social media e gli obiettivi dell’azienda, costruendo un piano strategico ed editoriale. È importante individuare gli strumenti giusti, il budget e i canali media a disposizione per non disperdere le energie.