Termoli Corso Nazionale
Corso Nazionale Termoli

CAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In considerazione del passaggio in “zona bianca” della nostra regione, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e degli altri protocolli, è autorizzata la riapertura di diverse attività economiche e sociali.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 14 DEL 30-05-2021 OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI COMPATIBILI CON LA ZONA BIANCA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Molise; […]

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 (G.U. n. 127 del 29 maggio 2021) con la quale è stata disposta l’applicazione nel territorio regionale del Molise delle misure previste per le “zone bianche”;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 nella parte in cui dispone che la Regione, previa intesa con il Ministro della salute, può introdurre misure ampliative rispetto a quelle previste dai provvedimenti nazionali;

CONSIDERATO che con la suindicata ordinanza è stata ritenuta compatibile con l’attuale andamento epidemiologico l’anticipazione al momento del passaggio in zona bianca della riapertura delle attività economiche e sociali per le quali i decreti-legge n. 52 del 2021 e n. 65 del 2021 dispongono una riapertura in una data successiva, a condizione che siano rispettate le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli previsti dall’art. 12 del suindicato decreto-legge n. 65 del 2021;

RITENUTO opportuno, anche al fine di consentire una rapida ripresa dell’attività economica nel territorio regionale, anticipare, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministro della salute nella suindicata ordinanza, la riapertura delle attività economiche e sociali per le quali i decreti-legge n. 52 del 2021 e n. 65 del 2021 dispongono una riapertura in una data successiva;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, con la quale sono state recepite le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1 1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 è autorizzata, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli previsti dall’art. 12 del suindicato decreto-legge n. 65 del 2021, la riapertura delle seguenti attività economiche e sociali:

a)  attività di ristorazione, anche in luogo chiuso;

b) attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti;

c)  attività dei centri benessere;

d)  attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

e)  attività dei parchi tematici e di divertimento;

f)   attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

g)  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;

h)  corsi di formazione pubblici e privati in presenza;

i)   svolgimento in presenza di fiere;

j)   attività dei centri termali.

Articolo 2 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alle Prefetture di Campobasso e Isernia.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 30-05-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DONATO TOMA

Articolo precedenteVoler Bene all’Italia 2021, la transizione ecologica e digitale passa dai piccoli Comuni
Articolo successivo«Festa della Repubblica e della Costituzione»: oggi nell’anfiteatro di Difesa Grande a Termoli