iacovino fiorini
Vincenzo Fiorini e Vincenzo Iacovino
CAMPOBASSO – Il Movimento Difesa del Cittadino ed il “Comitato dei precari storici della ASREM” continuano le proprie azioni finalizzate a tutelare i diritti dei lavoratori precari della Sanità Pubblica. Numerosi contrattisti unitamente ai propri legali: gli avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini che da tempo seguono con successo le vertenze dei lavoratori della sanità, stanno portando avanti una nuova azione giudiziaria tesa al riconoscimento giuridico del periodo lavorativo effettuato negli anni pregressi (per volontà unilaterale della stessa Azienda Sanitaria) con le c.d. agenzie interinali.

 
Tale mancato riconoscimento risulta fortemente discriminatorio dal momento che le mansioni prestate in tali periodi lavorativi erano identiche a quelle successivamente prestate nei periodi di assunzione diretta da parte della ASREM consentendo di assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza nei vari reparti ospedalieri. 

Il riconoscimento dell’anzianità lavorativa risulta fondamentale in vista della imminente procedura di stabilizzazione che dovrà necessariamente essere effettuata dalla ASREM entro la data del 31.10.2016 non essendo possibili allo stato ulteriori proroghe dei contratti a termine in essere. Lo stesso Movimento Difesa del Cittadino, sede di Ururi ed il “Comitato dei precari storici della ASREM”, mettono in guardia i lavoratori della sanità dai comunicati capziosi fatti circolare in questi giorni da Associazioni che mai si sono occupate della tutela dei diritti dei lavoratori della Sanità e, che, propinano la conversione dei rapporti in essere alla luce della recente Sentenza della Cassazione a Sezione Unite del 15 marzo 2016. 

La sentenza in questione, differentemente da quanto viene fatto intendere, non consente alcuna stabilizzazione del rapporto di lavoro, bensì, ha stabilito esclusivamente che “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604“. 

Tale azione risarcitoria sarà portata avanti dai nostri legali (che hanno anticipato i contenuti della sentenza della Cassazione assicurando il diritto al risarcimento del danno a numerosi insegnanti precari della scuola molisana)  – hanno spiegato dai comitati – solamente dopo che si arriverà al VERO risultato voluto dai lavoratori ossia la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro dopo numerosi anni di lotta anche nelle sedi giudiziarie. A breve seguiranno iniziative atte alla verifica degli obbiettivi da raggiungere a tutela dei precari ed in particolare alla loro stabilizzazione”.

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