tribunale1TERMOLI – I Tribunali di Larino ed Isernia, primi in Molise, a rimuovere la “trappola della precarietà” ai docenti ed al personale Ata della scuola riconoscendo loro il risarcimento del “danno comunitario” per il ricorso abusivo al contratto a termine e la progressione economica stipendiale.

Le sentenze sono state accolte con grande entusiasmo dai ricorrenti, precari della scuola del Molise, e dai loro patrocinanti, gli avvocati Vincenzo Iacovino e la collega di studio Valeria Pasquale.

I Giudici: Veronica d’Agnone e Daniele Colucci del Tribunale di Larino, Marco Pietricola del Tribunale di Isernia, hanno accolto i ricorsi aventi ad oggetto l’annosa questione dei “precari della scuola”.

Più precisamente: i magistrati hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno per l’illegittimo ricorso al contratto a termine, oltre alla progressione economica stipendiale. Risultato quanto mai sperato, soprattutto in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

I Giudici, in conformità a quanto sancito dalla Corte, sostengono che sia “illegittimo, poiché non conforme al diritto dell’Unione ed in particolare all’accordo quadro in tema di contratto a termine, recepito dalla Direttiva 99/70/CE, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale ATA, senza l’indicazione di tempi certi per l’espletamento delle procedure concorsuali e senza la possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito a causa del rinnovo. Risulta, infatti, che la normativa nazionale, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda ad un’esigenza effettiva e reale, dall’altro, non stabilisce alcuna misura atta a prevenire ed a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.

Hanno, quindi, aderito alle considerazioni della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte, e dopo aver accertato il ricorso abusivo della P.A. al contratto a termine, hanno superato il quadro normativo nazionale, definito “trappola della precarietà”, ed hanno   riconosciuto ai ricorrenti cospicue somme a titolo di risarcimento danni a causa della disparità di trattamento perpetrata dalla P.A. rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.           

I due Tribunali del lavoro hanno ritenuto che la reiterazione abusiva dei contratti a termine deve considerarsi illegittima e il Ministero deve essere assoggettato alle conseguenze sanzionatorie della “illecita condotta”. Si tratta del cd. “danno comunitario”, il cui risarcimento, in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale sanzione “ex lege” a carico del datore di lavoro.
I Tribunali del lavoro Molisani, oltre al risarcimento del danno, hanno riconosciuto ai precari molisani anche il diritto alla progressione economica stipendiale derivante dall’anzianità lavorativa maturata seppure con i diversi contratti a temine che si sono susseguiti nel tempo.

Ciò sul presupposto che gli stati membri dell’Unione Europea sono tenuti al rispetto del diritto comunitario ed in particolare della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato secondo la quale le istituzioni nazionali devono obbligatoriamente applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione previsto dall’accordo quadro anche nel definire i livelli di retribuzione.

L’importante brocardo vieta l’applicazione di condizioni d’impiego deteriori per i lavoratori a termine: “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all’ordinamento interno è priva di rilevanza” – sostiene la Corte di Giustizia Europea – .. “il carattere temporaneo del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’Accordo Quadro”.
Secondo la CGE, se così non fosse, “ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell’Accordo Quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.

Anche il diverso trattamento retributivo riservato al lavoratore a termine deve, pertanto, ritenersi perpetrato in violazione del diritto dell’Unione. Per il Tribunale di Larino ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno, derivante dall’abuso del ricorso ai contratti a termine in assenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria, liquidato nella misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed inoltre è stato riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti il diritto alla progressione economica stipendiale, con condanna al pagamento di somme commisurate alla durata dei contratti a temine con in aggiunta degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Isernia ha, invece, riconosciuto ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, somme da correlarsi, caso per caso, al numero dei contratti succedutisi, all’intervallo di tempo intercorrente tra l’uno e l’altro contratto, alla durata degli stessi.
L’avvocato Iacovino definisce le decisioni dei Giudici dei Tribunali del Lavoro di Larino e di Isernia sentenze giuste, sentenze coraggiose e di alto profilo giuridico. L’avvocato sottolinea che i giudici per superare la “trappola della precarietà”, derivante dal sistema normativo italiano, sono ricorsi alla normativa sovrannazionale dandone diretta e immediata interpretazione e applicazione nello stato italiano riconoscendo diritti altrimenti preclusi alle migliaia di precari della scuola.
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