CAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento riguarda gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge.
Regione Molise ordinanza n.22 del 17 aprile 2020
Art. 1 Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- i) è fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro;
- ii) l’accesso è consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 20,00, fatta salva nelle restanti ore la sola facoltà di svolgere attività di vigilanza.
Art. 2
- La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
- Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
- La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.