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TERMOLI – La materia del trasferimento del socio lavoratore rappresenta ancora oggi l’oggetto di un dibattito giuridico non sopito e, considerata la mole di persone che lavorano per le cooperative quali soci-lavoratori, la vittoria ottenuta in questi giorni da un socio-lavoratore iscritto alla FILCAMS.CGIL, seguito in particolare dal dirigente sindacale Daniele Capuano, rappresenta un grande conquista e un caso giuridicamente interessante. Invero è accaduto che un socio-lavoratore della SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI Soc. Coop., impiegato come portiere nell’ambito di un rapporto di appalto tra la cooperativa e una società del Nucleo Industriale di Termoli sita nel territorio di Guglionesi, sia stato improvvisamente trasferito con una mail a duecento chilometri di distanza (Bari) senza una ragione plausibile. Il lavoratore, difeso dagli avvocati della FILCAMS CGIL Marianna SALEMME e Pietro D’ADAMO, è ricorso in via d’urgenza al Giudice del Lavoro per ottenere la riassegnazione alla sede di Guglionesi. L’azienda si è difesa sostenendo la sussistenza di lamentele da parte dell’impresa appaltatrice sull’operato del lavoratore.

Ebbene in data 30 ottobre 2014 il Tribunale di Larino, nella persona del giudice dr.ssa Veronica D’Agnone, ha ordinato alla SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI Soc. Coop., grande impresa del settore della vigilanza e dei servizi fiduciari (con oltre 6.000 dipendenti in italia), di riassegnare il lavoratore alla sede di Guglionesi con condanna, altresì, al pagamento delle spese legali. In sintesi il Giudice, sulla base delle tesi esposte dai su indicati legali, ha affermato che, pur essendo possibile il trasferimento ad altra sede di un socio-lavoratore in virtù di quanto previsto dallo Statuto della cooperativa, questo deve avvenire in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive nonché nel rispetto della buona fede nell’esecuzione del contratto.

Nel caso di specie il Giudice non ha ravvisato l’esistenza di disfunzioni organizzative derivanti dalla condotta del lavoratore ed ha emesso il provvedimento d’urgenza anche perché ha riscontrato che le condizioni familiari e personali del ricorrente erano tali da non consentire l’attesa di una decisione con i tempi di un giudizio ordinario, anche perché il dipendente percepiva – e percepisce appena 800,00 euro circa a fronte di un contratto di lavoro a tempo pieno. Plaudono gli avvocati SALEMME e D’ADAMO la FILCAMS-CGIL, orgogliosa del risultato soprattutto per aver tutelato un lavoratore di un’azienda che ancora una volta ha tradito il fine mutualistico delle cooperative, adottando nei confronti di un suo socio un comportamento illegittimo e arbitrario nella forma e nella sostanza.