Ebbene in data 30 ottobre 2014 il Tribunale di Larino, nella persona del giudice dr.ssa Veronica D’Agnone, ha ordinato alla SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI Soc. Coop., grande impresa del settore della vigilanza e dei servizi fiduciari (con oltre 6.000 dipendenti in italia), di riassegnare il lavoratore alla sede di Guglionesi con condanna, altresì, al pagamento delle spese legali. In sintesi il Giudice, sulla base delle tesi esposte dai su indicati legali, ha affermato che, pur essendo possibile il trasferimento ad altra sede di un socio-lavoratore in virtù di quanto previsto dallo Statuto della cooperativa, questo deve avvenire in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive nonché nel rispetto della buona fede nell’esecuzione del contratto.
Nel caso di specie il Giudice non ha ravvisato l’esistenza di disfunzioni organizzative derivanti dalla condotta del lavoratore ed ha emesso il provvedimento d’urgenza anche perché ha riscontrato che le condizioni familiari e personali del ricorrente erano tali da non consentire l’attesa di una decisione con i tempi di un giudizio ordinario, anche perché il dipendente percepiva – e percepisce appena 800,00 euro circa a fronte di un contratto di lavoro a tempo pieno. Plaudono gli avvocati SALEMME e D’ADAMO la FILCAMS-CGIL, orgogliosa del risultato soprattutto per aver tutelato un lavoratore di un’azienda che ancora una volta ha tradito il fine mutualistico delle cooperative, adottando nei confronti di un suo socio un comportamento illegittimo e arbitrario nella forma e nella sostanza.