LevaDaniloCAMPOBASSO – Mercoledì 13 Dicembre è stata presentata dall’On. Danilo Leva un’interrogazione al Ministro della salute riguardante il passaggio a dipendenza degli operatori del 118. “L’emergenza pre-ospedaliera è un aspetto fondamentale della sanità. È necessario  – dichiara l’On. Leva – che gli operatori del 118 con situazioni contrattuali differenti vengano inquadrati come dipendenti del SSN: solo la omogeneità contrattuale è garanzia di omogeneità di formazione e prestazione.”

Di seguito l’interrogazione:
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18781 presentato da LEVA Danilo testo di Mercoledì 13 dicembre 2017, seduta n. 900
   LEVA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il diritto dei cittadini alla tutela della salute è stabilito nell’articolo 32 della Costituzione e il servizio sanitario nazionale è unico garante di questo diritto;
   sono fondamentali l’efficacia e l’efficienza dei servizi per l’emergenza pre-ospedaliera;
   si registra l’esigenza di una omogeneità formativa e contrattuale dei medici impegnati sul territorio nazionale;
   nel servizio sanitario nazionale, per i medici di emergenza 118 esistono diverse tipologie contrattuali, con rapporti di dipendenza e rapporti di convenzione, diversi per regione e all’interno della stessa regione;
   appare necessario un intervento legislativo che non disperda il patrimonio di professionalità acquisita nel corso degli anni dai medici 118 convenzionati per una ottimale funzionalità e operatività del complesso sistema di emergenza-urgenza;
   la progressione legislativa nazionale, negli anni, esprime la tendenza all’inquadramento nella dirigenza medica del personale convenzionato 118;
   si riscontra una disomogeneità per i recepimenti diversificati, ai livelli regionali, del decreto legislativo n. 229 del 1999;
   la incongruità discriminatoria conseguente a diverse tipologie contrattuali per la medesima tipologia di lavoro e l’assoluta inadeguatezza dello strumento dell’accordo collettivo nazionale della medicina generale nella disciplina del rapporto di lavoro orario dei medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale, di cui al capo V del medesimo accordo collettivo nazionale, in termini di tutele salariali, infortunistiche, previdenziali, formative e assistenziali e di progressione di carriera sono completamente ignorate;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, che pure riguarda solo i medici in rapporto subordinato, consente il passaggio a rapporto di dipendenza anche in assenza della specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza;
   la legge di stabilità n. 208 del 2015 prevede procedure concorsuali per il passaggio alla dipendenza anche per i medici con rapporto parasubordinato, in collaborazione coordinata continuativa, quali i medici del 118 attualmente convenzionati;
   la stessa attività in rapporto di lavoro convenzionato ovvero parasubordinato è, in tutto e per tutto, identica e non solo affine, all’attività del medico del 118 dipendente ed al medico di pronto soccorso dipendente con rapporto di lavoro di tipo subordinato;
   il numero di medici convenzionati in servizio al 1° gennaio 2014, secondo fonte SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati), è pari a 2.787 unità –: se la Ministra interrogata non ritenga necessaria un’iniziativa normativa al fine di consentire l’inquadramento, nei ruoli della dirigenza medica, del personale attualmente in rapporto di convenzione disciplinato dal vigente accordo collettivo nazionale per la medicina generale, tenendo conto di quanto disposto dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 229 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 1997, con contestuale superamento di ogni altra tipologia di rapporto di lavoro per l’accesso all’area dell’emergenza sanitaria territoriale. 
(4-18781)
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