In ogni caso intendiamo evidenziare l’esistenza di UN ALTRA ANOMALIA nell’iter amministrativo sin qui seguito dall’amministrazione comunale, e NON evidenziata nell’atto di significazione e diffida. Il comune di Termoli, al fine di portare ad approvazione il progetto di riqualificazione urbana con annesso tunnel, ha utilizzato l’art. 153 comma 19 D.lgs 163/2006 che tra le altre cose prevede che: “[…] il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all’art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all’art. 97[…]” Art. 97 comma 1: “L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia[…]” Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 ha introdotto il comma 1 bis all’art 14 bis della L. 241/90 che dispone le modalita con cui deve essere effettuata la conferenza di servizi preliminare: “In relazione alle procedure di cui all’art. 153 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara[…]“.
Quindi, dal combinato disposto delle norme citate, la conferenza di servizi doveva essere indetta sulla base del progetto preliminare, prima che venisse indetta la procedura di gara. Invece, dalla consultazione degli atti amministrativi abbiamo constatato che la Giunta comunale ha provveduto a convocare la conferenza di servizi solo in data 23 maggio 2016 (Delibera di Giunta n.115) e quindi ben oltre l’indizione della procedura di gara. Nonostante i necessari tecnicismi, si può ben capire come l’Amministrazione Sbrocca, che vanta tra le sue file “preziosissimi” consulenti quali l’indispensabile dott. Petrosino, evidentemente non si è accorta di queste FONDAMENTALI disposizioni di legge.
Questa presunta irregolarità, potrebbe determinare in caso di ricorso al Tribunale amministrativo regionale l’annullamento dell’iter amministrativo sin qui determinato. Ne deriverebbe, in caso si dovesse arrivare ad aggiudicazione definitiva del progetto con relativa stipula della convenzione, il pagamento di penali da parte del comune di Termoli a vantaggio del soggetto promotore e, cioè, la ditta De Francesco. Il tutto, purtroppo, a solo danno delle casse pubbliche e dei TermoLESI. Caro Sindaco Sbrocca, se così fosse, sarebbe un vero disastro! Fermatevi, fate ancora in tempo.
Andrea Salome & Ciro Stoico