TERMOLI – Il Sindaco comunica che il territorio di Termoli e i Comuni rientranti nel Distretto Sanitario del Basso Molise sono stati dichiarati zona rossa al fine di contenere l’emergenza epidemiologica. L’Asrem ha altresì comunicato che attualmente nel Comune di Termoli ci sono 186 positivi.
A determinare la decisione del Presidente della Regione Molise è stato l’aumento certificato di contagi da Coronavirus che si sono verificati in questo ultimo periodo nella nostra città e nel resto del Basso Molise.
Di seguito l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione:
ORDINANZA
Articolo 1
1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 si estendono ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.
2. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 le parole “14 febbraio” sono sostituite dalle parole “21 febbraio”.
Articolo 2
1.La presente ordinanza ha efficacia fino al 21 febbraio 2021.
2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Campobasso e ai Sindaci di Campomarino, Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 07-02-2021
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DONATO TOMA