Dunque, tutela di diritti disponibili di un cittadino attraverso la mediazione nei confronti di un’amministrazione pubblica. Questi diritti – dice Pecoraro – debbono essere “mediati” da organismi di conciliazione iscritti nel registo del ministero di Giustizia con conciliatori altamente specializzati nel settore tributario. L’avvio di procedura conciliativa non può essere affidata o risolta da funzionario, anche se di ufficio diverso, appartenente comunque alla stessa direzione. L’attività di mediazione, così come concepita farebbe la stessa fine di quello “dell’autotuitela”. E’ difficile da parte di una direzione che ha emesso l’atto ammettere di averlo emesso erroneamente. Il cittadino si troverebbe comunque e sempre in una posizione di debolezza nei confronti del fisco.
Ecco perchè è necessario che la controversia amministrativa insorta, prima della proposizione del ricorso, debba essere risolta da un soggetto terzo, iimparzialle e neutrale designato da un organismo di conciliazione. L’Associazione Nazionale per ’Arbitrato & la Conciliazione (A.N.P.A.R.) –, senza scopo di lucro – l’unica ad aver acquisito il diritto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 26/2007 art 2 comma 2, di essere “sentita”, ai fini delle elaborazioni di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, in materia di mediazione/conciliazione, ove partecipa il ministero di Giustizia, come sempre farà “sentire” la sua voce oltre che ai ministri interessati anche nelle sedi opportune U.E..