TERMOLI – Il Sindaco del Comune di Termoli, Francesco Roberti, a poche dalla firma del primo DPCM firmato da Mario Draghi in vigore dal 6 marzo al 6 di aprile, rincara la dose con l’ordinanza n°77, in vigore da domani 4 marzo 2021 fino al 15 marzo prossimo, salvo ulteriore proroga. Il commento di ieri sera di Roberti dal suo profilo Facebook:
“I primi di febbraio ho lanciato l’allarme che nel Basso Molise l’esponenziale aumento dei contagi erano dovuti alla presenza di una variante del Covid-19, le successive analisi di laboratorio con la sequenziazione del virus presso l’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise hanno confermato tali sospetti. Questa sera su Canale 5 nel reportage sulla diffusione dei contagi è stato affermato che in Molise la presenza della variante inglese è pari al 95%.Tali eventi ci inducono ad aumentare la prudenza ma soprattutto a proteggerci in ogni circostanza. Il DPCM che entrerà in vigore il 6 marzo imporrà misure restrittive in linea con quanto finora abbiamo fatto”.
Ordinanza n°77 del 3 marzo 2021 del Comune di Termoli
“IL SINDACO TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale, e successivamente 1’11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid-19 come pandemia;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Molise in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanze adottate ai sensi dell’art. 32, comma, 3, della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il Decreto-Legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31gennaio 2021;
VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n.2 con cui, fral’altro, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all’emergenza epidemiologica in corso al 30 aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31/01/2021 con la quale è stata istituita una “zona rossa” per il territorio comunale di Campomarino;
VISTA la successiva Ordinanza n. 9 del 07/02/2021 con la quale il Presidente della Regione ha esteso le misure già in vigore per il Comune di Campomarino a tutti i Comuni facenti parte del distretto sanitario di Termoli dal giorno 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 19/02/2021 con la quale, tenuto conto dell’indice Rt e dell’incremento dei contagi nella nostra Regione, è stata istituita anche per il Molise la c.d. “zona arancione”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 20/02/2021 con la quale è stata prorogata l’efficacia delle precedenti Ordinanze n. 7 del 31/01/2021 e n. 9 del 07/02/2021 (istitutive della c.d. “zona rossa”) fino al 7 marzo 2021 ed è stata estesa ai territori comunali di Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del Sannio e Provvidenti;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 27 febbraio 2021 che ha istituita la c.d. “zona rossa” per il Molise fino al 15 marzo 2021;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
TENUTO CONTO della particolare diffusione del virus nella zona del Basso Molise a causa della c.d. “variante inglese”;
RITENUTO dover intervenire con ulteriori misure restrittive atte a limitare i contagi a tutela della salute dei cittadini
RITENUTO necessario pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee al perseguimento della anzidetta finalità;
CONSIDERATA l’indifferibilità e I’urgenza di porre in essere azioni a tutela dell’incolumità pubblica, anche in deroga ad altre disposizioni normative; VISTO il D.Lgs. 267/2000, artt.50 e 54;
ATTESA la propria competenza in materia di igiene e sanità;
ORDINA
dalla data del 4 marzo 2021 e fino al 15 marzo 2021, salvo eventuale proroga, sull’intero territorio comunale:
1) è consentita la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche, mercatali e non mercatali, esclusivamente agli spuntisti e ambulanti residenti nel Comune di Termoli;
2) la sospensione di tutte le attività sportive nei parchi pubblici. Resta consentita l’attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione;
3) è fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali;
4) per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vietato sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità
ORDINA ALTRESÌ ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, cosi come previsto dalle disposizioni vigenti.
Il Sindaco di Termoli Francesco Roberti“.