TERMOLI – Dopo la proroga della zona rossa per i comuni del Basso Molise, a partire da Lunedì 22 febbraio e fino al 3 marzo (10 giorni) a Termoli saranno adottate ulteriori restrizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Così il Sindaco Roberti dopo aver firmato l’ordinanza n°66, che prevede ulteriori misure: Dobbiamo limitare al massimo la mobilità sociale, perché questa variante del covid si diffonde più rapidamente. È uno sforzo ed un impegno necessario da parte di tutti”.

Misure urgenti per la limitazione della mobilità nel territorio comunale finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19″.

[…] “ORDINA

dalla data del 22 febbraio 2021 e fino al 3 marzo 2021 sull’intero territorio comunale:

1) è vietata la vendita per asporto di generi alimentari e bevande per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, trattorie, circoli, ecc. Resta consentita esclusivamente la vendita dei predetti generi e bevande con consegna a domicilio del compratore. È altresì disposta la chiusura di tutti i distributori automatici di cibi e bevande;

2) è consentita la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche, mercatali e non mercatali, esclusivamente agli spuntisti e ambulanti residenti nel Comune di Termoli;

3) la sospensione di tutte le attività sportive negli impianti e parchi pubblici, inclusi quelli in concessione, e nei circoli privati. Resta consentita l’attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione;

4) è fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali;

5) per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vietato sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità;

6) la sospensione delle attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici;

7) è disposto il divieto di celebrazioni liturgiche nelle chiese e nei luoghi di culto. I riti funebri sono consentiti esclusivamente presso la cappella del cimitero.

ORDINA ALTRESÌ ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, cosi come previsto dalle disposizioni vigenti. Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.”[…]

Le ulteriori misure restrittive in zona rossa del Comune di Termoli
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