Applicazione della direttiva Bolkestein, il consiglio regionale approva una mozione a firma di Niro e altri sulle concessioni demaniali, fluviali e lacuali ad uso turistico-ricettivo.

Termoli, Lungomare nord: spiaggia di Sant’Antonio

CAMPOBASSO – Il Consiglio regionale ha quindi approvato all’unanimità la mozione a firma dei Consiglieri di maggioranza avente ad oggetto “Misure a sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale e lacuale ad uso turistico-ricettivo”. Ha illustrato il provvedimento il primo firmatario Consigliere Vincenzo Niro, sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Primiani, Greco e Fanelli. Ha chiuso il dibatto il Presidente della Regione Roberti.

Con l’atto di indirizzo approvato (non hanno partecipato al voto i Consiglieri Fanelli, Salvatore, Primiani e Greco, fornendo  motivazione all’Aula), il Consiglio regionale prende atto che la direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva Bolkestein, nonostante autorevoli pareri di segno contrario si applica alle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali ad uso turistico-ricettivo. Nella premessa dell’atto, ancora, si rileva come il settore turistico balneare del Molise si fonda su attività di piccola o piccolissima dimensione, per lo più a gestione familiare. Si evidenzia, inoltre, che da una prima analisi risulta che nella regione Molise, all’incirca il 29% della superficie del demanio marittimo risulta occupata, potendo così affermare che il dato regionale è inferiore rispetto al dato nazionale, così come indicato nella relazione del Tavolo tecnico nazionale che corrisponde al 33%. Tale condizione – si legge dunque nella premessa della mozione- è agevole sostenere che non sussiste un problema di concorrenza e/o di scarsità delle risorse demaniali della regione Molise, utilizzando un approccio concreto a livello locale, così come previsto dalla sentenza n. 348/2022 del 20 aprile 2023 della CGUE.

Di conseguenza l’Assise impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a supportare le imprese operanti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistico-ricreativa, esprimendo nella Conferenza Stato-Regioni, nonché in ogni sede istituzionale, ed in conformità agli articoli 2, comma 1 e 4, della Legge 5 agosto 2022, n. 118- legge annuale per il marcato e la concorrenza 2021-, la posizione della Regione Molise mediante:

  1. richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri di ultimare i lavori del Tavolo tecnico istituito dall’art. 10 quater del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198.
  2. richiesta di traduzione in atto legislativo statale degli esiti del Tavolo tecnico, che preveda la determinazione di un criterio unico nazionale, fra quelli ritenuti possibili della CGUE nella causa C-£48/22, per la determinazione di un limite oltre il quale la risorsa può essere considerata scarsa, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, prevedendo altresì:
  • la verifica periodica -ad esempio ventennale- finalizzata al monitoraggio della scarsità della risorsa naturale e la conseguente conferma della durata delle concessioni sino all’eventuale superamento del limite della scarsità della risorsa stessa;
  • l’obbligo di indizione delle procedure di evidenza pubblica da parte delle Autorità concedenti, anche su istanza di parte, solo a seguito della verifica della scarsità del bene secondo i criteri fissati dal legislatore nazionale, in linea con l’art. 12 della direttiva Servizi n. 2006/123/CE e con i principi fissati dalla sentenza del 20 aprile 2023 della CGUE;
  • la conferma della piena validità dei titoli concessori sorti prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE, ovvero del 28 dicembre 2009;
  • il riconoscimento, nella disciplina delle procedure di evidenza pubblica, tra i criteri per l’assegnazione delle concessioni, del valore di mercato dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga in adeguata considerazione degli interventi, del valore aziendale dell’impresa, dei beni materiale ed immateriali, della remunerazione del capitale investito, della professionalità acquisita, da porre a carico del concessionario entrante e in favore di quello uscente;
  • l’abrogazione o l’adeguamento dell’articolo 49 del codice della navigazione a quanto espresso al punto precedente.

Presidenza del Consiglio della Regione Molise

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