Termoli, alba a Rio Vivo 2023

Dopo 20 anni, la Cassazione da ragione a una cittadina di Termoli che oggi non deve piu abbattere il suo fabbricato ritenuto edificato sul suolo demaniale ne pagare l’indennità richiesta dallo stato per diverse centinaia di migliaia di euro per l’occupazione.

TERMOLI – “La coraggiosa cittadina riceve in eredita un fabbricato sito sul litorale di Termoli comprato dal padre regolarmente con atto notarile. Dopo diversi decenni il 7 ottobre 2003 riceve un atto di citazione con il quale il Ministero delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, ritenendo il fabbricato insistente sul suolo demaniale, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, R.A. per sentir accertare l’abusiva occupazione, da parte della stessa, di un’area (anche mediante la realizzazione di un fabbricato indicato come abusivo), sita in Termoli, alla contrada denominata “Rio Vivo”, lamentando che l’occupazione aveva ad oggetto dei terreni facenti parte del demanio statale, come da delimitazione risalente al 1912, concludendo per la condanna della convenuta al rilascio delle citate zone di proprietà pubblica, alla demolizione dell’opera abusivamente edificata, oltre che alla condanna al pagamento di un’indennità di occupazione per circa 600.000 euro.

La cittadina, assistita dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Francesco Beer, rivendica la proprietà del bene ma il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 2012, accoglieva la domanda del Ministero e, accertata la natura demaniale marittima dell’area oggetto di causa, condannava la convenuta alla demolizione dell’opera ritenuta illegittimamente eseguita, al rilascio della stessa area ed al pagamento dell’indennizzo per la protratta occupazione del fondo per diverse centinaia di migliaia di euro.

L’interessata promuoveva appello insistendo per la corretta verifica dell’appartenenza dell’area oggetto di causa al Demanio marittimo ovvero al patrimonio disponibile dello Stato e ciò sul presupposto della mutata e notoria delimitazione dei confini dell’area demaniale.

La Corte di Appello di Campobasso, rigettava l’appello, rilevando che il Tribunale aveva evidenziato che vi era stata una ricognizione risalente al 1910 ed al 1912, le cui risultanze, quanto all’individuazione dei confini del demanio marittimo erano ancora attendibili, essendo stata svolta nel contraddittorio con le Amministrazioni interessate ed all’esito di un procedimento che aveva visto le parti interessate concordare sugli esiti, senza che i mutamenti intervenuti a far data dal 1912 potessero inficiare la correttezza della delimitazione.

La cittadina resiste e promuove ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che accogliendo la domanda, in data odierna 16.1.2023, dop 20 anni ha cassato la decisione della corte di appello di Campobasso e oggi non deve più abbattere il fabbricato, non deve restituire l’area rivendicata ne pagare la richiesta indennità.

Accogliendo la tesi dello studio Iacovino e Associati, la Cassazione ha sancito che l’individuazione, con efficacia peraltro retroattiva, del demanio marittimo è quindi contenuta nella prima parte del comma 2- bis dell’art. 6 citato, secondo il quale sono demaniali solo quelle aree che risultano essere tali secondo le emergenze del catasto alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 140/2004, ma il tutto con portata retroattiva, dovendosi opinare che le aree invece escluse secondo la riproduzione grafica catastale dal demanio marittimo, lo sono quanto meno sin dalla data di impianto del catasto, dovendosi reputare che a tale data, per scelta del legislatore, lo stesso risultava idoneo a fornire una corretta rappresentazione della reale situazione dominicale.

La Suprema Corte nel cassare la sentenza ha rinviato la decisione nel merito alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che dovrà ora procedere all’accertamento della natura demaniale o meno dei terreni oggetto di causa, tenendo conto dell’immediata portata precettiva della modifica dell’art. 6, co. 2-bis, del d.l. n. 80/2004 (conv. dalla legge n. 140/2004), comportante una “sdemanializzazione espressa” (per l’appunto “ex lege”), la cui attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione della fascia demaniale marittima deve considerarsi avente natura meramente dichiarativa. E, poiché, detta norma stabilisce che la nuova delimitazione di tale fascia ha effetti retroattivi, ne deriva che essa deve considerarsi temporalmente efficace fin dalla data di demarcazione catastale, ovvero a decorrere dall’entrata in vigore del catasto del 1939 e delle successive modificazioni. La corte di merito ora dovrà decidere uniformandosi al principio secondo cui: ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, n. 80, aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, con la conseguenza che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Grande la soddisfazione della cittadina e dei suoi avvocati che dopo 20 anni sono riusciti ad annullare le illegittime richieste del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio. La decisione è di grande interesse considerato che migliaia sono i cittadini che hanno ricevuto la stessa azione, gli stessi ordini di abbattimento, di restituzione di area e di pagamento”.

Studio Legale Iacovino & Associati

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