Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra denunciano “la mancanza di informazione” e invitano i cittadini a informarsi sui referendum con un gazebo in Corso Nazionale.

TERMOLI – Ieri pomeriggio, in Corso Nazionale a Termoli, i membri di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra hanno allestito un gazebo informativo per sensibilizzare i cittadini sui referendum dell’8-9 giugno 2025. Sabrina Del Pozzo, Segretaria Confederale CGIL, e Marcella Stumpo, consigliera comunale della Rete della Sinistra, sono state presenti ieri per supportare l’iniziativa. Gli organizzatori denunciano “la mancanza di informazione da parte dei media nazionali”, sottolineando che “la partecipazione al voto è fondamentale”. Il Comitato Regionale per il Sì ai 5 Referendum sta rispondendo “con una presenza costante sul territorio, distribuendo materiale informativo e organizzando incontri con esperti”, come dichiarato dai membri del comitato.
Saranno in piazza anche domenica 25 maggio e domenica 1 giugno, negli stessi orari e nello stesso luogo. Di fronte alla “crescente involuzione autoritaria del governo nazionale, che limita i diritti costituzionali di manifestazione, opinione e riunione“, la partecipazione al referendum è vista come “una riaffermazione dell’articolo 1 della Costituzione: ‘La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione'”, secondo quanto affermato dagli organizzatori.
Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra invita tutti i cittadini a “informarsi e a esercitare il proprio diritto di voto per evitare che questi diritti vengano sottratti per pigrizia e indifferenza”.
L’8 e il 9 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati a votare ad un Referendum per cinque quesiti abrogativi che riguardano temi centrali del lavoro e della cittadinanza:
- «“Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”. Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».
Questo quesito chiede l’abrogazione del decreto legislativo n. 23/2015, che disciplina i licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. Attualmente, chi viene licenziato illegittimamente da un’azienda con più di 15 dipendenti ha diritto solo a un indennizzo economico, ma non alla reintegrazione nel posto di lavoro; - «“Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”. Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»;
- «“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”. Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?».
Questo quesito chiede l’abrogazione parziale delle norme che regolano l’apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, la durata massima e le condizioni per proroghe e rinnovi; - «”Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”. Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato
dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021,n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?».
Questo quesito propone l’abrogazione delle norme che escludono la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice; - «“Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”. Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?».
Questo quesito chiede di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
Votare “sì” significa voler abrogare la norma indicata nel quesito, mentre votare “no” significa volerla mantenere. Perché i risultati siano validi, è necessario raggiungere il quorum: deve recarsi alle urne almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto.


