myNews.iT - Per spazio Pubblicitario chiama il 393.5496623
SpiaggiaSeraTermoli
La spiaggia di Sant’Antonio di Termoli

CAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento riguarda gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge.

Regione Molise ordinanza
n.22 del 17 aprile 2020

Art. 1
Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  • 
i) è fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro;
  • ii) l’accesso è consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 20,00, fatta salva nelle restanti ore la sola facoltà di svolgere attività di vigilanza.


Art. 2

  1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

  2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

  3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

  4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.