ROMA _ Presentata ieri al Question Time alla Camera l’interrogazione parlamentare  dal Deputato Anita Di Giuseppe in merito ai finanziamenti alle scuole e in particolare alle supplenze temporanee del personale docente. In controreplica al Ministro presente in aula, Elio Vito, l’on. Antonio Di Pietro ha messo in luce le difficoltà dei dirigenti scolastici che, per legge, sono tenuti a garantire il diritto allo studio e alla sicurezza degli studenti senza però le condizioni e i fondi per farlo.
Anita Di Giuseppe: Signor Presidente, signor Ministro, di solito quando ci si pone un obiettivo bisogna anche decidere qual è la strategia e qual è la strada da percorrere per raggiungerlo. Dico questo perché il Ministero ha emanato delle note ministeriali: la n. 3545 del 29 aprile del 2009, relativa ai finanziamenti alle scuole, la nota del 6 ottobre 2009, riguardante le supplenze temporanee del personale docente e la nota del 14 dicembre del 2009, n. 9537, inerente le indicazioni riepilogative per il programma annuale 2010. Non si riesce a capire quale sia l’obiettivo che il Ministro vuole raggiungere. Da un lato, si vuole salvaguardare il diritto allo studio con la nomina di personale che vada a sostituire i docenti assenti, anche per garantire le attività didattiche agli alunni e, dall’altro, si stabilisce (proprio con la nota n. 9537) che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere ulteriori importi a carico del Ministero. Noi del gruppo dell’Italia dei Valori chiediamo se il Ministero intenda ritirare proprio questa nota, che non permette ai dirigenti scolastici di garantire l’attività didattica agli alunni e, nel contempo, non fa neanche rispettare le norme di sicurezza, perché i dirigenti scolastici sono costretti a suddividere gli alunni nelle classi.

Risposta Elio Vito (Ministro per i rapporti con il Parlamento): Signor Presidente, mi auguro di fornire i chiarimenti richiesti dall’onorevole Di Giuseppe. È’ impegno del Governo conciliare, da una parte, l’esigenza di tenere sotto controllo i conti pubblici, eliminando sprechi ed inefficienze, e, dall’altra però, sicuramente garantire il diritto allo studio mediante l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione. Con la nota n. 9537 del 14 dicembre 2009, che è stata correttamente richiamata dalla interrogante, sono state fornite alle istituzioni scolastiche le indicazioni necessarie per consentire una programmazione certa con riferimento alla dotazione finanziaria comunicata. In particolare, per le supplenze brevi e saltuarie a ciascuna scuola è assicurata una risorsa complessiva annuale sulla base di criteri e parametri stabiliti. Con tale procedura si è inteso favorire una maggiore flessibilità

nell’autorizzazione delle risorse, consentendo di far fronte con immediatezza alle esigenze prioritarie che si determinino di volta in volta nell’autonomia gestionale delle varie scuole. Infatti, il citato decreto ha previsto che le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in funzione degli importi e delle unità di personale in servizio presso ciascuna istituzione scolastica e che ad eventuali integrazioni si procede a seguito di appositi monitoraggi. Infatti, come già avvenuto negli anni scolastici precedenti, il Ministero effettua periodicamente tale monitoraggio delle spese ritenute, quali quelle riferite alle supplenze brevi per conoscere le maggiori esigenze delle varie scuole e, previa verifica, poterle soddisfare. L’ulteriore fabbisogno per le supplenze brevi non era infatti quantificabile a dicembre 2009 (quando è stata emanata la nota), tenuto conto dell’estrema variabilità nel corso del tempo. Tra l’altro, in relazione alle effettive situazioni di necessità finanziaria per il 2009, con la successiva legge di assestamento del bilancio, la spesa per le supplenze temporanee è stata incrementata di ben 150 milioni di euro. Inoltre, il tasso medio di assenza citato nella nota non costituisce un limite per l’assegnazione delle risorse finanziarie, ma è semplicemente un indicatore. I chiarimenti in tal senso sono stati forniti alle scuole dal Ministero dell’istruzione in data 22 febbraio e 10 marzo. Infine, quanto alle modalità di sostituzione dei docenti nella scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca precisa che si può ricorrere a personale in servizio qualora il medesimo sia disponibile ad effettuare ore aggiuntive. Compete comunque al dirigente scolastico – appena comunicata l’assenza del docente – assicurare da subito il diritto allo studio, assumendo le iniziative organizzative ritenute al momento più idonee e ferma restando la necessità di rispettare la capienza delle aule ai fini della sicurezza degli allievi.

Antonio Di Pietro
Replica al Ministro Antonio Di Pietro: Signor Presidente, signor Ministro, innanzitutto la prego di far modificare la nota ministeriale n. 9537 del 14 dicembre 2009, dove pone come termine di riferimento per individuare la possibilità di spendere ulteriore importo per le supplenze brevi il tasso di «assenteismo» (non di «assenza», come lei ha detto), in ciò dimostrando il preconcetto verso gli insegnanti che hanno questo Governo e questo Ministro dell’istruzione. Nel merito, vorrei far presente una questione: alla fine del 2009 può darsi che non sapevamo esattamente quanto denaro occorresse per fare fronte a questa esigenza, ma adesso lo sappiamo certamente ed una cosa è certa: come ci dicono tutti gli insegnanti, i presidi, gli alunni e le famiglie, mancano i fondi per far fronte alle supplenze brevi. Ciò comporta due conseguenze, due necessità, due violazioni della legge necessitata che compiono i presidi: quelle di affidare gli alunni in più classi, causando problemi di sicurezza, e quello di utilizzare gli insegnanti di sostegno togliendoli a chi ne ha bisogno, proprio perché deve garantire il diritto allo studio. Ma se lo studio è un diritto da garantire ad ogni costo, non si può dire: ti garantisco, però metto un limite al denaro da spendere. Delle due l’una: o si dice che le supplenze brevi non vanno coperte, ma se si dice che le supplenze brevi debbono essere necessariamente coperte, a questo punto automaticamente bisogna dare al preside e al dirigente dell’istituto la possibilità di pagare la supplenza breve.

Infatti, se non ha i soldi e non glieli dai prima, ma gli dici che glieli dai dopo e se ce l’hai, il preside non può assumere un supplente breve per fare il lavoro. Il risultato è che il diritto allo studio viene vanificato e il preside deve fare una scelta tra un’illegittimità che deve compiere subito per garantire il diritto allo studio o far rinunciare agli studenti la possibilità di esercitare il diritto allo studio. Per questa ragione, contestiamo formalmente a questo Governo di aver voluto porre in essere una norma che di fatto impedisce ai ragazzi di avere l’accesso effettivo a questo diritto e mette in condizione gli insegnanti e i presidi di violare la legge (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori). 

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