I commercianti e gli artigiani termolesi investono le proprie risorse economiche ed il proprio lavoro per contribuire alla crescita della città e meritano la dovuta attenzione ed il coinvolgimento nelle decisioni”. Siamo consapevoli che, nella specie, si tratta di scelte di merito della Pubblica Amministrazione e che, in quanto tali, non sono sindacabili. Ma al fine di tutelare gli interessi collettivi di tutti gli esercenti interessati, abbiamo ritenuto necessario avanzare, anche in via cautelare d’urgenza, un tentativo di impugnazione della citata ordinanza, posto che la stessa potrebbe risultare affetta da eventuali vizi di incompetenza relativi all’organo amministrativo deputato per legge all’emissione di provvedimenti che disciplinano ed istituiscono le Zone pedonali, così come espressamente previsto dall’art.7, comma 9, del codice della strada.
Facciamo notare che, dopo la notifica del ricorso, il Comune di Termoli, pur ritenendo infondato il ricorso stesso, comunque ha disposto una nuova ordinanza (n.231/09 del 21/07/09), emessa questa volta da parte del Dirigente ad interim-Direttore Generale, con la quale si è preoccupato di dover ratificare e convalidare la precedente ordinanza del Sindaco, per superare ogni questione relativa alla competenza. Il TAR Molise, con decreto n.188/09 emesso nella tarda mattinata di oggi 23 luglio, in via cautelare ha ritenuto di non poter concedere la misura cautelare provvisoria chiesta in via d’urgenza dalla CONFESERCENTI, ma ha contestualmente fissato la trattazione del ricorso per la pirma udienza utile del 2 settembre 2009 . Pertanto gli esercenti dovranno avere la pazienza di attendere i primi di settembre per un pronunciamento cautelare definitivo sulla disposta chiusura al traffico di C.so Nazionale.
Confesercenti Regionale