Questo il documento:
PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni telefoniche fatte in questi giorni dai cittadini allocale Comando di Polizia Municipale in ordine alla presenza di soggetti che nelle vie del Centro Storico, davanti plessi pubblici o aperti al pubblico, nel piazzale della stazione, agli incroci stradali, durante il mercato, nelle aree adibite a parcheggio e nei piazzali antistanti i supennercati ed in altri luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell’accattonaggio in forma petulante, molesta ed invasiva, spesso accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure a tteggiandosi in modo ripugnante e vessatorio, ovvero esibendo o simulando malforma-zioni o menomazioni e/o analoghi mezzi tesi a destare l’altrui pietà, ovvero tramite sfruttamento degli animali da affezione;
-VISTA la nota prot. n. 285/int-P.M. del 07/07/2010 del Comando di Polizia Municipale dalla quale emergono elementi atti a comprovare l’esistenza di una situazione di carattere emergenziale tale da giustificare un intervento urgente;
-DANDO ATTO che il persistere di tale fenomeno oltre a richiedere un’attenta ed assidua attività dei Servizi Sociali comunali (atta ad attuare ogni opportuna iniziativa volta ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza ivi inclusa quella di porre in essere ogni ed eventuale forma di collaborazione con le altre agenzie presenti sul territorio al fine di individuare percorsi di inserimento ed inclusione sociale), debba costituire oggetto di controllo e prevenzione che nel rispetto della dignita’ della persona e nell’interesse preminente della comunità sia volta: ~ -all’affermazione della sicurezza urbana; -a limitare il degrado pubblico manifestazioni comportano; -ad impedire l’abuso e lo sfruttamento di soggetti deboli impiegati nel mendicantato (ad es. minori, donne, anziani, portatori di handicap), in tal senso ponendo un freno alla configurazione di fattispecie di reato che spesso si celano dietro alcune forme di accattonaggio;
-ad impedire l’abuso e lo sfruttamento degli animali da affezione; -ad impedire ogni ipotesi di minaccia all’incolumità pubblica e di reato a danno dei cittadini; CONSIDERA TO che esistono sul territorio comunale numerose agenzie sociali e confessionali che si occupano in maniera particolare del disagio e dell’ emergenza povertà; -VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 T. U.EE.LL. come novellato dal D.L. 23/0512008, n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125; -VISTO l’art. 6, comma 4, del D.L. n. 92 del 23/05/2008; -VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; -VISTO l’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92; -VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2008 che fissa i criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della Legge n. 125/2008;
-VISTO lo Statuto comunale ORDINA -Su tutto il territorio comunale il divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunquemodalità,-in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto;
–E’ fatto inoltre divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttamento di animali da affezione, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di trasporto pubblico. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689. E’ fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali ed è consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell’articolo 13 della legge 24/11/1981 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell’attività di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza. Si avverte che nel caso in cui il trasgressore o il soggetto fermato sia privo di valido documento di riconoscimento verrà accompagnato presso un Comando di Polizia per l’accertamento delle sue generalità; nel caso in cui il medesimo si opponga all’esibizione di un valido documento di riconoscimento, ancor più con violenza o minaccia, e non fornisca le proprie generalità, oltre ai reati previsti dalle disposizioni y:igenti
• dovrà ritenersi configurato il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 C.p. Il presente atto è stato preventivamente comunicato al Prefetto ed è immediatamente esecutivo. Copia di questo atto è stata affisso all’Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, alla Questura di Campobasso, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Campobasso, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso. Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.