Tale reato, previsto dall’art. 323 del Codice Penale, è contemplato nel testo unico del decreto in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, in vigore dallo scorso 5 gennaio con d.lgs 235/2012. Il testo unico, infatti, dispone all’art. 7 – comma 1 l’incandidabilità alle elezioni regionali e il divieto di ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale per coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale. Il successivo art. 8 del Testo unico prevede al comma 1 lett. a) la sospensione di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7, comma 1. È inoltre stabilito dal successivo comma 4 che “i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione”.
Il leader IdV chiede, pertanto, “al presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri competenti se non ritengano urgente e doveroso, ciascuno per propria competenza, intervenire ai fini di impedire la candidatura di Michele Iorio in quanto condannato per abuso d’ufficio, reato previsto dall’art.323 del C.P. e contemplato dal testo unico del decreto in materia di incandidabiltà”.