L’ordinanza n. 282 dispone tra l’altro che:
• Ogni utenza, singola o condominiale, deve detenere i contenitori per la raccolta differenziata o indifferenziata all’interno delle aree di proprietà;
• Qualora l’area di proprietà, idonea allo stanziamento dei contenitori, si trovasse fuori dalla recinzione, dovrà essere cura del proprietario o del condominio proteggere la postazione con dispositivi fissi o rimovibili, che impediscano o limitino la possibilità che terzi estranei possano conferire attraverso modalità irregolari;
• Non è possibile introdurre rifiuti non compatibili con la specifica destinazione di ciascun cassonetto;
• Il pattume non può essere conferito all’interno dei contenitori al di fuori degli orari stabiliti.
Tale obbligo incorre anche all’interno delle aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio e spazi comuni condominiali (il conferimento è consentito dalle ore 22:00 del giorno precedente alla raccolta fino alle 6:00 del giorno di raccolta);
• L’esposizione dei contenitori è consentita all’esterno delle aree di proprietà o condominiali, dalle ore 22:00 del giorno precedente alla raccolta, ed autorizzata fino allo svuotamento dei contenitori, effettuato dalla ditta Te.A.M. ( orario di raccolta dalle ore 6:00 alle ore 12:00).
In caso di accertata inosservanza delle norme, la Polizia Municipale procederà ad irrogare le sanzioni amministrative previste. Tale comunicazione è già stata inviata agli amministratori dei condomini del territorio comunale. Qualora tale comunicazione non fosse ancora pervenuta ai suddetti, gli stessi possono contattare il Nucleo Ecologico della Polizia Municipale di Termoli.