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Agenzia delle Entrate
LARINO _ I contribuenti con residenza o domicilio nei territori del Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 devono presentare, entro il 16 giugno, le dichiarazioni fiscali relative al periodo di sospensione e regolarizzare, in misura agevolata, la propria posizione fiscale. L’Agenzia delle Entrate assicura ai contribuenti la massima disponibilità per l’assistenza negli adempimenti attraverso gli sportelli dei propri Uffici, presso i quali è possibile prenotare un appuntamento utilizzando il servizio di prenotazione automatica, indicando la voce “informazione sui modelli di dichiarazione”. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, tramite: – il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it al percorso: Contatti – Contatta l’Agenzia – Prenotazione appuntamenti; – il telefono al numero verde 848 800 444 (Tariffa Urbana a Tempo) Per eventuali chiarimenti e informazioni i professionisti hanno a disposizione anche le seguenti caselle di posta elettronica loro dedicate dalla Direzione Regionale delle Entrate:
• ul.campobasso.professionisti@agenziaentrate.it
• ul.larino.professionisti@agenziaentrate.it

Presentazione delle dichiarazioni fiscali:

i soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione assolvono tali adempimenti utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il modulo per la regolarizzazione agevolata può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.it o essere ritirato presso gli Uffici dell’Agenzia. Una volta compilato e sottoscritto, dovrà essere presentato, direttamente o spedito con raccomandata, all’ufficio dell’Agenzia competente per territorio alla data del terremoto. Comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi: deve essere presentata dai soggetti che, in quanto residenti nelle zone colpite dal terremoto del 31 ottobre 2002, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti delle imposte, dei contributi e delle somme iscritte a ruolo.

Il modello di comunicazione è disponibile on line sul sito dell’Agenzia e dovrà essere presentato, direttamente o spedito con raccomandata, all’ufficio dell’Agenzia competente per territorio alla data del terremoto, conservandone una copia. Il trattamento agevolato prevede il versamento del 40% delle somme ancora dovute, al netto quindi dei pagamenti già effettuati, senza sanzioni e interessi. È prevista anche la possibilità di rateizzare il pagamento in 120 rate mensili di pari importo, da corrispondere entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.

Competenza territoriale: per i contribuenti dei comuni di Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e Ururi la competenza a ricevere le dichiarazioni e la comunicazione di definizione è dell’Ufficio di Larino. I contribuenti del Comune di Castellino sul Biferno devono rivolgersi, invece, all’Ufficio di Campobasso.

Codici tributo: non sono stati istituiti appositi codici tributo e dunque è necessario indicare nel modello F24

i codici ordinari, distinti per ciascun tributo oggetto di definizione e per ciascun anno d’imposta. Non è possibile definire con un unico versamento tutte le annualità interessate. Sono oggetto di definizione anche i tributi per i quali è necessario presentare il modello F23, utilizzando gli appositi codici tributo sia nel modello di versamento sia in quello per la comunicazione della definizione.

In tale modello gli stessi andranno evidenziati nel Quadro A – Sezione 1 – nella voce “Altri Tributi”. I codici tributo sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel menu Strumenti presente sulla home page al link “Codici attività e tributo”.

Misura del versamento: se l’imposta da versare o l’importo di una singola rata risulta inferiore al minimo riscuotibile previsto dalle singole Leggi fiscali, occorrerà cumulare la stessa rata con quelle successive, fino a raggiungere tale importo minimo consentito e provvedere poi al pagamento alla scadenza della rata che ha determinato il superamento.

Versamenti d’acconto 2009: per il versamento dell’acconto dovuto nell’anno 2009 l’importo va calcolato sull’imposta dovuta, senza tener conto della definizione agevolata dei versamenti tributari del primo semestre 2008.