L.mare C.Colombo
I balneatori di Termoli meditano di presentare ricorso contro i canoni demaniali decuplicati all’indomani delle richieste di modifiche della legge varata dal Governo Prodi che fino a questo momento, nonostante l’interessamento di vari parlamentari tra cui Sabrina De Camillis di Larino, non sembra ancora aver ottenuto ancora alcun esito. Ed all’indomani delle prime azioni legali intraprese dai titolari di stabilimenti di Sanremo che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa che disciplina gli aumenti stratosferici, gli operatori dell’Associazione “Non Solo Mare” di Termoli guidata da Luigi Napolitano sono intenzionati a seguire la stessa strada imboccata dai colleghi liguri. Il ricorso di un balneatore di Sanremo è infatti stato visionato dal Tribunale locale che ha accolto il dubbio di legittimità costituzionale della legge e inviato gli atti davanti alla Corte Costituzionale per verificarne la fondatezza o meno. Ora la categoria è in attesa, con il fiato sospeso, del pronunciamento dei giudici romani sulla delicata problematica che interessa non solo i balneatori termolesi ma gli operatori di tutte le regioni d’Italia.

Questi alcuni passaggi della sentenza del Tribunale di Sanremo che ha accolto una delle motivazioni presentate dal balneatore:

Tribunale di Sanremo in persona del Giudice Unico Dr Gianfranco Boccalatte ha pronunciato la seguente

Ritenendo non manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte dalla società ricorrente, il Tribunale intende sollevare con riferimento agli art 3, 53 e 97 Cost la questione di legittimità costituzionale dell’art I, comma 251, L 27 dicembre 2006, nella parte in cui prevede un immotivato incremento (di oltre il 300%) del canone demaniale delle pertinenze demarnali
PQM
Previa declaratoria di infondatezza del vizio dedotto con il primo motivo, si solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme citate per violazione dell’ art 3, 53 e 97 Costituzionale, sospende il presente giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e rinvia la trattazione della domanda principale introdotta col ricorso ex art. 700 alla prima udienza successiva alla restituzione degli atti da parte della Cotte Costituzionale e manda alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed alle autorità destinatarie normatavamente del provvedimento.

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