Nell’ultimo incontro con i commercianti, il Sindaco aveva annunciato una maggiore concertazione con la categoria ma questa sera ha firmato l’ordinanza di chiusura del centro cittadino trasformato fino al 15 settembre in isola pedonale.
Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza firmata oggi, lunedì 13 luglio 2009.
OGGETTO: Istituzione della zona pedonale sperimentale in Corso Nazionale – Occupazione di aree stradali in zona ZTL mediante posa di tavoli e sedie nonché di elementi di arredo urbano in alcune vie della ZTL e nel Borgo Vecchio a partire dal 15.07.2009.
IL SINDACO Quale autorità locale,
PREMESSO che è stato aperto il parcheggio multipiano custodito di Via Campania e che, in conseguenza, data la stagione, è opportuno ridurre il traffico veicolare al fine di salvaguardare le presenze turistiche;
CONSIDERATO che la vocazione turistica della città necessita di una regolamentazione per tutte le attività commerciali, di ristorazione e dei pubblici esercizi insistenti nelle zone pedonali ed all’interno delle ZTL;
RITENUTA la necessità di istituire una zona pedonale compresa tra la intersezione di Via XX Settembre e la intersezione di Via Roma, nonché regolamentare l’apposizione di elementi di arredo urbano da parte dei singoli privati;
ATTESO che rispetto all’applicazione della stessa la tempistica di realizzazione può essere diversificata;
VISTA l’allegata planimetria relativa alla zona di che trattasi; ACQUISITO il parere del locale Comando di Polizia Municipale;
STANTE la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale ed il decoro urbano, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n, 285 riguardante le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO l’art. 50 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000; ORDINA Con decorrenza a far data dal 15.07.2009 e sino a tutto il 15.09.2009
A) 1- è istituita la Zona Pedonale, in via sperimentale, su Corso Nazionale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre e l’intersezione con Via Roma;
2- il periodo della sperimentazione decorre dalla data del 15.07.2009 sino al 15.09.2009 compreso; 3- l’occupazione con tavoli, sedie e quant’altro connesso da parte degli esercenti autorizzati dovrà riguardare solo una parte della carreggiata, con esclusione di entrambi i marciapiedi che, invece, dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa o deposito; 4- eventuali fioriere, comunque decorose, dovranno essere poste a delimitazione ed all’interno dell’area concessa al singolo esercente; 5- su tale via è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli e dei velocipedi salvo l’accesso e la fermata, nell’area pedonale e per il tempo strettamente necessario, per i proprietari, locatari o aventi titolo all’utilizzo di box o posto auto in area privata accessibile unicamente dall’interno della “zona pedonale” o per accompagnamento con auto privata di disabili diretti all’interno della detta zona e muniti di regolare contrassegno; sono consentiti il transito e la sosta limitatamente alle operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, dalle ore 5.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00“.
B) 1- è ordinato lo sgombero di qualsiasi oggetto e tipo di occupazione sulla carreggiata e sovrastante la stessa per un’altezza non inferiore a 4 metri sulla Via Alfano, Via D’Andrea e Via Oberdan in quanto costituenti itinerario alternativo alla zona pedonale già esistente di Via Borgo, Via Frentana, Piazza Insorti d’Ungheria e Piazza Mercato;
2- è ordinato il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli su Via Marconi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Alfano e Piazza Insorti d’Ungheria e tra quest’ultima e l’intersezione tra Via Marconi e Vico Mercato, su Via Ruffini tra l’intersezione con Via Alfano e Piazza Insorti d’Ungheria;
3- i titolari di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico nella “zona pedonale” di Via Frentana, Piazza Insorti d’Ungheria e Piazza Mercato che intendono delimitare l’area autorizzata per l’occupazione con fioriere, comunque decorose, devono porle a delimitazione ed all’interno dell’area concessa;
C) 1- è ordinata l’estensione di tutto quanto previsto e specificato ai numeri 3 e 4 della precedente lettera A e al punto 1 della precedente lettera B della presente Ordinanza ai titolari di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico insistenti all’interno del Borgo Vecchio, nonchè a tutti gli altri esercenti non ubicati all’interno delle “zone pedonali”, collocati in ambito del restante territorio comunale;
D) 1- è consentito ai privati cittadini di porre fioriere, comunque decorose, all’esterno delle private abitazioni ed a ridosso del muro perimetrale di pertinenza, a condizione che la larghezza del marciapiede non sia inferiore a mt. 1,50, esclusa ogni responsabilità per danni a terzi da parte del Comune;
2- in Via F.lli Brigida, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Umberto e Via Roma, eventuali fioriere, comunque decorose, dovranno essere collocate dai privati all’interno dello spazio risultante tra il margine esterno del marciapiedi e la linea bianca di delimitazione della carreggiata, alle stesse condizioni del precedente n. 1;
3- è vietato, in ogni caso e circostanza, ai titolari di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, di occupare in alcun modo gli spazi residui delle carreggiate, appositamente lasciati liberi per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell’ordine, nonché per lo svolgimento di cerimonie civili e religiose;
4- la revoca di tutte le ordinanze in contrasto con la presente.
DEMANDA Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti della forza pubblica il controllo e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella presente. All’Ufficio Segnaletica il collocamento, ove necessario, dei prescritti segnali stradali e la rimozione di quelli eventualmente in contrasto, conformi alle norme del codice della strada. La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è altresì pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi dei comma 1 e 4 dell’art. 20 del vigente codice della strada e dell’art. 650 del vigente codice penale.
Nei casi più gravi, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 e 639 bis del vigente codice penale. Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Campobasso.
Vincenzo GRECO
non sono contraria alla chiusura del centro ma al modo in cui è stato fatto e con i tempi sbagliati