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Testo della Direttiva 02/09.

Il documento ricorda che i dipendenti hanno “l’obbligo, sancito da norme di legge (anche di rilevanza penale) e di contratto, di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa e idonei a non causare danni o pericoli ai beni mobili e agli strumenti a essi affidati”.
Doveri che vanno rispettati anche per evitare eventuali sanzioni. Non solo, ma in piu’ casi la Corte dei C

I dipendenti, poi, devono essere informati preventivamente sull’esistenza di dispositivi atti a raccogliere dati personali. C’e’ da dire che quello dell’uso (e dell’abuso) del web in ufficio e’ anche un problema di privacy. Per questo il documento firmato dal ministro Brunetta dice si’ alle verifiche su accessi e tempi di connessione, ma non sui contenuti dei siti visitati. Altro punto cardine e’ la trasparenza: il lavoratore deve essere messo in condizione di sapere cosa gli e’ concesso fare e cosa no, quali e quanti sono i controlli, le modalita’ di trattamento dei dati e le eventuali sanzioni in cui puo’ incorrere.
Ma l’amministrazione puo’ comunque organizzarsi per ridurre i rischi di un uso scorretto della rete. Puo’, ad esempio, dotarsi di software ad hoc per impedire l’accesso a siti con contenuti o finalita’ vietati dalla legge (ndr. server proxy con filtri blacklist). Il Garante della privacy consente al datore di bloccare gli “indirizzi” che non hanno niente a che fare con il lavoro, e di applicare dei filtri per il download (e l’upload) di determinati file. E’ possibile anche monitorare il traffico web, ma solo su base collettiva, escludendo cosi’ la possibilita’ di ricostruire la navigazione del singolo dipendente.
Fonte AGI