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TERMOLI – Nella giornata di oggi il Sindaco Vincenzo Greco ha firmato un’Ordinanza con la quale si impone l’immediato ripristino delle aree stradali e degli altri suoli pubblici del Comune di Termoli, già motivo di autorizzazioni stagionali, da qualsiasi oggetto (tavoli, sedie, panche, oggetti metallici, fissi e mobili, dehors e quant’altro di simile e di possibile ostacolo alla sicurezza e al traffico veicolare e pedonale). Il ripristino dovrà essere attuato nell’arco di tempo compreso dalle ore 00.00 del 1° novembre alle ore 24.00 del 5 novembre 2009.
A tutti coloro che abbiano indebitamente occupato il suolo pubblico potranno essere applicate sanzioni amministrative, con il contestuale recupero delle somme dovute per l’occupazione. Gli occupanti, pertanto, dovranno provvedere all’immediato ripristino dello stato dei luoghi con spese a loro totale carico. Nei confronti degli inadempienti all’Ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell’art. 650 del vigente Codice Penale.

Nei casi più gravi si procederà ai sensi dell’art. 633 in relazione all’art. 639 bis del vigente Codice Penale, nonché al sequestro e conseguente confisca di quanto trovasi sulle strade pubbliche e sui suoli pubblici ai sensi e nei modi previsti dall’art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 e dell’art. 3 del D.P.R. 29/07/1982, n. 571.

Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza n. 345 firmata oggi dal Sindaco:

Oggetto: Occupazione di aree stradali ed altri suoli pubblici – Cessazione della validità di tutte le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alle ore 24 del 31/10/2009.

IL SINDACO RICHIAMATE le Ordinanze n. 224/2009 e 231/2009, con le quali si istituiva un’area pedonale sperimentale e si consentiva l’occupazione di aree stradali e altri suoli pubblici da parte degli esercenti di attività commerciali, di attività di ristorazione, di attività di pubblico esercizio e quant’altro di simile consentito, con la sola esclusione delle autorizzazioni afferenti i passi carrabili e gli impianti di cantiere; CONSIDERATO che alla data indicata in oggetto vengono a cessare tutte le esigenze correlate alla stagione turistica e al notevole afflusso di persone;

ATTESO che si rende indispensabile ripristinare le aree stradali e gli altri suoli pubblici nelle condizioni pre-autorizzative, anche per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale; VISTI gli artt. 1 (alterazione in qualsiasi modo del suolo pubblico), 2 (occupazione del suolo pubblico o d’uso pubblico senza autorizzazione), 5 (occupazioni temporanee con banchi, panche, tavolini e quant’altro), 9 (durata delle occupazioni e loro revocabilità), del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con D.P. del 28/02/1931, n. 20; VISTO l’art. 20, comma 1-4 e 5, del D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.Lgs. n. 287/1991; VISTA la Legge 15/07/2009, n. 94; VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 2) l’immediato ripristino delle aree stradali e degli altri suoli pubblici del Comune di Termoli, già motivo di autorizzazioni stagionali, da qualsiasi oggetto quali: tavoli, sedie, panche, oggetti metallici, fissi e mobili, dehors e quant’altro di simile e di possibile ostacolo alla sicurezza ed al traffico veicolare e pedonale; 3) che il ripristino di quanto specificato al precedente punto 2, sia attuato nell’arco di tempo compreso dalle ore 00,00 dell’01/11 alle ore 24,00 del 05/11/2009;

4) l’applicazione delle sanzioni amministrative per tutti coloro che abbiano indebitamente occupato il suolo pubblico con il contestuale recupero delle somme dovute per l’occupazione; 5) agli occupanti l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e spese a totale carico degli stessi, per i quali è anche disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo di 5 giorni minimo e, comunque, per un periodo di tempo pari a quello necessario al pieno adempimento (art. 3-comma 16-Legge 15/07/2009, n. 94);

6) che copia del relativo verbale di accertamento sia trasmessa dagli organi accertatori alla Guardia di Finanza competente per territorio (art. 36-ultimo comma – D.P.R. 29/09/1973, n. 600); 7) che qualora l’occupazione accertata è stata fatta a fine di commercio, in alternativa alla chiusura prevista al punto 6, il trasgressore dovrà prestare idonea garanzia non inferiore a € 10.000 (euro diecimila) da versare presso la Tesoreria Comunale. AVVERTE Che nei confronti degli inadempienti alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell’art. 650 del vigente Codice Penale. Che, nei casi più gravi, si procederà ai sensi dell’art. 633 in relazione all’art. 639 bis del vigente C.P., nonché al sequestro e conseguente confisca di quanto trovasi sulle strade pubbliche e sui suoli pubblici ai sensi e nei modi previsti dall’art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 e dell’art. 3 del D.P.R. 29/07/1982, n. 571. Che la presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Termoli e che alla stessa sarà data opportuna diffusione. Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo per il Molise con sede a Campobasso. La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.

                                                                                                           IL SINDACO Vincenzo Greco

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