CAMPOBASSO _ Accertato che la FMI svolge, anche attraverso i Comitati Regionali, attività assistenziale, ricreativa e ludica, il Ministero ha decretato la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della Legge n. 287/1991, consentendo ai legali rappresentanti dei circoli (Moto Club) l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall’art. 3 comma 4 della normativa sopracitata.

Pertanto, secondo quanto si evince dal Decreto Ministeriale in questione le associazioni affiliate alla FMI (Moto Club), possono aprire uno spaccio di alimenti e bevande per favorire la somministrazione delle stesse ai rispettivi Tesserati, senza la necessità di ottenere la licenza commerciale, ma solo attraverso una semplice dichiarazione di inizio attività (DIA).

I Moto Club eventualmente interessati potranno pertanto presentare al Comune nel cui territorio si svolge l’attività, e per conoscenza alla competente ASL, una denuncia di inizio attività, con le indicazioni necessarie. Rimane inteso, tuttavia, che i locali dove avrà luogo la somministrazione dovranno comunque soddisfare i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalle ASL di competenza.

Sempre attraverso l’art. 3 della legge in questione, gli spacci annessi ai circoli (Moto Club) di un Ente a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, NON sono assoggettabili ai piani che le Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

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