Come sicuramente ricorderà, con il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2008, n.162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.201 e successive modificazioni, al fine di consentire agli enti previdenziali ed assistenziali, nonchè all’Agenzia delle entrate di definire correttamente le posizioni dei soggetti interessati dai citati eventi sismici, si era provveduto a stabilire che i medesimi soggetti corrispondessero “l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.”
In vista dell’imminente scadenza del predetto termine, in diversi uffici dell’Amministrazione tributaria e previdenziale, quali ad esempio quelli di Ancona, Perugia e Campobasso, si stanno registrando diversi disagi a danno dei numerosissimi cittadini i quali si trovano nell’assoluta precarietà ed incertezza in relazione all’effettivo ammontare delle somme da corrispondere, anche a seguito di una molto confusa e spesso non univoca interpretazione della legislazione vigente relativa alle sospensioni contributive e tributarie, concesse con diverse ordinanze di protezione civile, a seguito dei citati eventi sismici. Peraltro, tali questioni sono state affrontate nell’Ordine del giorno G 8.100 (testo 2) – presentato a mia firma – accolto dal governo al Senato, in sede di esame del disegno di legge 1306, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.