LARINO _ RICHIAMATA la propria ordinanza n. 94 del 22/12/2010 (Prot. n. 16305) con la quale “ Con decorrenza immediata è fatto assoluto divieto di utilizzare l’acqua dell’acquedotto Comunale. Potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per igiene personale”. DATO ATTO che al provvedimento suddetto si è riconosciuta efficacia sino all’acclarato riscontro, ad opera degli organi competenti, di valori conformi a norma di legge, per il consumo dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi. VISTE le comunicazioni trasmesse a mezzo fax in data 27/12/2010 dall’ASREM – Zona di Termoli (Prot.n. 16474 del 27/12/2010) e dall’ARPA Molise (Prot. n. 16461 del 27/12/2010) che confermano il ripristino in conformità alla normativa vigente dei valori di riferimento dell’acqua;
RILEVATO che l’art. 21quinquies L. n. 241/1990 (Revoca del provvedimento) consente all’amministrazione competente di agire in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, rendendo il provvedimento in oggetto inidoneo a produrre ulteriori effetti;
RITENUTO doversi procedere alla revoca dell’ordinanza sindacale in oggetto, in quanto ne sono cessati i presupposti e sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno legittimato l’adozione del provvedimento sindacale;
DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell’acqua, risorsa primaria per l’attività umana; CHE, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l’amministrazione procedente;
CONSIDERATA la finalità di reintegrare l’uso e consumo umano dell’acqua, cautelativamente sospeso, in favore dei cittadini residenti nell’Agro del Comune di Larino; VISTI: – il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (“Testo unico in materia di leggi sanitarie”); – il D. Lgs. n. 31/2001 (“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”); – l’articolo 50, comma V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 7, comma 4 della L. 241/90; – lo Statuto comunale; ORDINA con efficacia immediata, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 94 del 22/12/2010 emessa per le motivazioni in premessa riportate, concernente la sospensione in via cautelativa dell’uso e consumo dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale;
DISPONE che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando all’Ufficio di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché trasmettere copia del presente provvedimento alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, alle testate giornalistiche dei Quotidiani Locali e la pubblicazione oltre che all’Albo Pretorio Comunale sul sito internet dell’Ente. Avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma IV, L. n. 241/1990, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso al TAR Molise entro il termine di 60 giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, lunedì 27 dicembre 2010
Il SINDACO F.to dott. Guglielmo Giardino