TERMOLI _ In relazione alla segnalazione effettuata il 22 u.s. agli organi di informazione dal Presidente dell’Associazione Basso Molise avente ad oggetto la presenza di due discariche abusive ai margini della strada provinciale 111 si precisa quanto segue. L’affermazione del Sig. Luigi Lucchese secondo cui “se i Comuni non sono in grado di bonificare le aree inquinate deve necessariamente intervenire la Provincia di Campobasso, per tutelare la salute umana e con esso il territorio” costituisce l’occasione per chiarire la legittimità delle situazioni in cui, non sempre a proposito, si chiede di bonificare un’area rivolgendosi direttamente al proprietario della stessa. Al riguardo premesso, che le funzioni della Provincia in materia di bonifiche sono esclusivamente di controllo, deve rilevarsi che nel caso in questione non sembra possa parlarsi di bonifica vera e propria (nel senso tecnico-giuridico), atteso che nella fattispecie mancano risultati analitici che attestino il superamento delle concentrazioni stabilite per legge (art. 240) nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee) e, quindi, l’avvio della relativa procedura prevista per legge.
Più correttamente, invece, sembra debba riferirsi al deplorevole fenomeno di abbandono di rifiuti urbani in relazione al quale il soggetto pubblico tenuto all’esecuzione dell’intervento di rimozione, in virtù delle specifiche attribuzioni di legge (art. 198), deve essere individuato nel Comune territorialmente competente cui è affidata “la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa”. Quanto innanzi tenuto conto che ai sensi del D.lgs 152/06 art. 184, comma 1, lett. c) e d) sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, “di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.
Ne deriva che i rifiuti in questione, ivi compresi quelli segnalati dal Sig. Lucchese, debbono essere rimossi dal soggetto (Comune) istituzionalmente deputato a gestirne la raccolta nell’ambito del territorio: nella fattispecie, in relazione all’abbandono di rifiuti sulla S.P. 111, questo Ente ha sollecitato i Comuni di Termoli e Guglionesi affinché provvedessero a porre in essere gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 192 del T.U.A. (rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi) con note n. 15326 dell’01.04.2010, n. 34086 del 21.07.2010 e, da ultimo, con comunicazione in data 04.11.2010 . Pertanto la segnalazione del Sig. Lucchese a questo Ente ai fini della bonifica non trova alcun riscontro normativo.
L’attuale scenario normativo nazionale in materia di rifiuti rappresentato dal D. Lgs n. 152 del 03 febbraio 2006, conosciuto come “Testo Unico Ambientale”, ha ridisegnato, infatti, il sistema delle competenze politiche, amministrative e gestionali da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ed ha ricondotto in capo alle Province adempimenti che si sostanziano nelle attività autorizzatorie, sanzionatorie, di controllo e vigilanza di cui agli artt. 216 (commi 15 e 4), 197 e 262 del D. Lgs n. 152/06. Più in generale, comunque, in merito al fenomeno dell’abbandono indiscriminato sul ciglio delle strade provinciali di rifiuti ingombranti e pericolosi, si evidenzia, che, nonostante venga svolta una incessante attività di vigilanza da parte della Polizia Provinciale, non è possibile riuscire a tenere sotto controllo una vasta porzione di territorio (circa 1.500 Km di strade) per 24 ore al giorno. Infatti onde poter sanzionare, senza alcuna attenuante, chi deturpa l’ambiente è necessario individuare i colpevoli e ciò può avvenire solo se essi sono colti in flagranza di reato. E’ proprio questo il problema cruciale che impedisce il sanzionamento nella maggior parte dei casi, perché – detta in parole semplici – il colpevole deve essere colto sul fatto e questo risulta spesso impossibile, nonostante la buona volontà e il grande impegno profuso dalla Polizia Provinciale e dal personale che opera quotidianamente sulle strade provinciali. La riforma del 2006, in riferimento alla previgente disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, ha precisato al riguardo che l’accertamento circa la sussistenza del dolo o della colpa in relazione all’abbandono dei rifiuti debba avere luogo “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Ne deriva che l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 è possibile unicamente a carico dei responsabili diretti dell’abbandono (ove individuati), ovvero a carico del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area. Va anche evidenziato che in tale seconda ipotesi (poiché spesso, come nel caso del Sig. Luigi Lucchese, viene erroneamente invocato un obbligo di rimozione a carico di questo Ente in qualità di proprietario delle strade interessate ai fenomeni di degrado ambientale), l’applicazione delle rigorose previsioni di cui all’art. 192 cit., sarà possibile solo laddove sia dimostrata in capo al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area (e, nella fattispecie, in capo a questa Provincia) una condotta dolosa o colposa tenuto conto che, in ogni caso, l’accertamento in ordine alla sussistenza di tale condotta deve avvenire in pieno contraddittorio con i soggetti interessati.
In tale ambito è anche da escludersi l’onere di rimozione fondato sul D. Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada), cui potrebbe attribuirsi carattere di specialità rispetto alla previsione contenuta all’art. 192 del D. Lgs n. 152/2006, giacchè l’obbligo di pulizia da parte dell’Ente proprietario della strada è dettato “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” laddove, invece, nella totalità delle fattispecie illecite accertate trattasi di episodi di rifiuti abbandonati ai margini delle strade provinciali che non minano la sicurezza pubblica, la funzionalità e la regolarità la circolazione stradale e, pertanto, i citati provvedimenti non trovano alcun fondamento normativo. Chiarito quanto innanzi non può sottacersi l’esigenza da parte di tutte le Istituzioni ai vari livelli di profondere ogni sforzo volto a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali ed al rispetto dell’ambiente con l’auspicio che il potenziamento di una politica della raccolta differenziata su tutto il territorio provinciale ed un maggiore senso civico verso l’ambiente possa portare ad una progressiva riduzione e, conseguentemente, alla risoluzione dei problemi legati a comportamenti incivili nell’eliminazione dei rifiuti (come il deposito di materiale sulle strade o in aree non autorizzate) ed a diffondere la cultura della legalità.