LECCE _ Come affermato dal dott. Giovanni D’AGATA – Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori le multe per le infrazioni stradale o per l’accesso ai centri storici e in zone a traffico limitato monitorate con strumenti di videosorveglianza devono essere in regola con le disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). La particolare attenzione riservata dal legislatore al corretto trattamento dei dati personali, infatti, implica necessariamente il rispetto di tale normativa e, quindi, l’assolvimento di tutti gli adempimenti in esso contenuti. In particolare è di fondamentale importanza adeguarsi alle disposizioni generali previste dal Codice Privacy, ovvero alle disposizioni generali (contenute negli artt. 1 – 45) che concernono le regole “sostanziali” per la raccolta ed il trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i tipi di trattamento, con talune eccezioni stabilite dalle disposizioni della Parte II.
Si tratta, in particolare, di alcuni adempimenti generali come l’obbligo di informativa ex art. 13 (sempre obbligatoria e da inserire nei verbali di accertamento dell’infrazione) o il rispetto del diritto di accesso ex art. 7 verso l’interessato e la predisposizione di misure minime e idonee di sicurezza quale adempimento organizzativo obbligatorio. Ad oggi, infatti, molti dei trattamenti che avvengono in ambito pubblico (Comuni, Polizia Municipale, ecc…) potrebbero essere contrari al dettato dell’art. 11 del Codice Privacy, il quale sviluppa al suo interno le linee guida fondamentali da seguire per qualsiasi trattamento di dati personali. Secondo questo fondamentale articolo, i dati personali oggetto di trattamento devono essere:
Altra consuetudine è quella di installare apparecchi di rilevazione delle infrazioni al Codice Stradale in luoghi nascosti e non ben individuati o segnalati con appositi segnali stradali; tale condotta, infatti, viola palesemente il principio di correttezza, perché in questi casi la raccolta avviene presso l’interessato mediante artifizi o raggiri e, quindi, in maniera non trasparente.
La prima conseguenza a tale condotta è che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Oltre a tali principi, l’inosservanza delle misure minime e idonee (art. 31 e ss. del Codice) e dei principi basilari della normativa in questione, come l’informativa ex art. 13, potrebbe addirittura portare a un “blocco del trattamento” (oltre che all’inutilizzabilità del dato raccolto attraverso i consueti strumenti di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada) con conseguente annullabilità di tutte le multe comminate in capo al cittadino. Per quanto riguarda, invece, il consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali sensibili o giudiziari, da una parte è vero che tutte le pubbliche amministrazioni sono esentate dal richiederlo, ma dall’altra è anche vero che avrebbero dovuto adottare un regolamento interno che consentisse loro il trattamento di tali dati.
Una eventuale omessa adozione di tale regolamento, pertanto, renderebbe ancor di più illegittimo il trattamento con conseguente esposizione della P.A. a pesanti sanzioni. Tra i vari adempimenti da rispettare rientra, infine, anche la redazione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) che deve essere sempre aggiornato entro il 31 marzo di anno e deve dar conto di tutte le misure di sicurezza adottate a protezione delle banche dati elettroniche e cartacee. Si raccomanda, quindi, a tutti i titolari del trattamento dei comandi di polizia locale una maggiore attenzione nel raccogliere dati personali qualora non abbiamo predisposto tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
Graziano Carrisi
avvocato del Foro di Lecce