La Suprema Corte ha stabilito che il diritto dei correntisti bancari a richiedere alle banche la restituzione degli interessi frutto di anatocismo si prescrive in dieci anni dalla chiusura del conto e non,come sostenuto dagli istituti bancari,da ogni singola operazione effettuata.
La sentenza ha degli importanti risvolti processuali. In primo luogo, si è definitivamente stabilito che la prescrizione decorre dall’ultima operazione eseguita sul conto corrente o dalla sua chiusura ed ha durata decennale e consente al correntista bancario di richiedere tutte le somme indebitamente percepite dalla propria banca con il sistema della capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto intrattenuto senza alcuna limitazione di tempo. Ciò significa che,se un conto corrente bancario è stato aperto,ad esempio,nel 1990 e chiuso nel 2010,il correntista può richiedere alla propria banca entro il termine di prescrizione di dieci anni,ovvero entro il 2020,tutti gli interessi pagati in più per effetto della capitalizzazione trimestrale illegittima per tutto il periodo del rapporto bancario intrattenuto.
Giudice, quindi, dovrà condannare l’istituto bancario alla restituzione delle suddette somme dopo che il correntista avrà citato la propria banca e dopo che sarà stato effettuato un ricalcolo contabile ad opera del Tecnico d’Ufficio nominato dallo stesso Giudice.
Altro importante principio stabilito dalla Corte è quello relativo alla capitalizzazione annuale. Difatti,alcuni Giudici italiani appartenenti ad una corrente minoritaria,tra i quali anche alcuni della nostra regione (in particolare dei Tribunali di Campobasso ed Isernia),invece,hanno sempre riconosciuto sino ad ora nelle sentenze emesse la capitalizzazione annuale in favore delle banche,il ché comportava una somma minore da recuperare in favore dei correntisti. Un plauso,invece,va fatto alla Corte di Appello di Campobasso che si è sempre allineata con le sue decisioni ai principi oggi sanciti dalla Suprema Corte. La eliminazione della capitalizzazione annuale in sostituzione di quella trimestrale permette,quindi,al correntista di recuperare per intero quanto da lui pagato in più per effetto della capitalizzazione degli interessi e non solo una parte degli stessi.
In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che, dichiarata illegittima la capitalizzazione trimestrale, nessun’altra capitalizzazione degli interessi è legittima e può essere concessa in sostituzione e,quindi,che tutti gli interessi pagati in più dal correntista vanno restituiti senza alcuna limitazione.
L’ADUSBEF di Campobasso ricorda ai correntisti molisani alcune semplici regole contenute nel seguente vademecum:
1) Possono inoltrare domanda alla propria banca tutti i correntisti che,avendo avuto scoperture di conto corrente (conti con saldo negativo),hanno pagato interessi trimestrali alle banche;
2) Tale vicenda non riguarda gli utenti che hanno avuto mutui o prestiti,senza aver avuto scoperti di conto corrente;
3) In caso di decreto ingiuntivo ricevuto dalla banca l’utente può proporre opposizione allo stesso entro 40 giorni dalla notifica richiedendo in via riconvenzionale il rimborso degli interessi illegittimi;
4) Hanno diritto al ricalcolo sia le persone fisiche ( individui o ditte individuali : commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti ) che le persone giuridiche (società) e per queste ultime inoltrerà domanda il legale rappresentante;
5) È necessario conservare tutti gli estratti conto ricevuti dalla banca ed il contratto poiché la banca, in caso di smarrimento dei documenti,fornisce al correntista solo gli ultimi 10 anni della documentazione relativa al rapporto bancario. La documentazione completa è necessaria sia per avviare la causa e sia per ottenere somme più cospicue,in quanto più si torna indietro nel tempo con il ricalcolo e maggiori sono gli interessi da recuperare;
6) La domanda interrompe i termini prescrizionali che si compiono decorsi 10 anni dalla chiusura del conto corrente, essendo fondata la richiesta di ricalcolo fin dagli inizi del rapporto di conto corrente (dal 1942 in poi), trattandosi di rapporto continuativo (principio confermato dalla Cassazione SS.UU. n. 24418/10 del 23.11.2010);
7) Se,con la richiesta di rimborso effettuata tramite lettera raccomandata,la banca non risponde entro 10 giorni o risponde negativamente,rivolgersi al Giudice di Pace per importi sino a €.5.000.000,altrimenti presentare domanda davanti al Tribunale competente;
8) La Banca non può porre in atto ritorsioni nei confronti di chi esercita tale diritto ma,se a fronte della richiesta di ricalcolo, qualche direttore dovesse imporre il rientro o minacciare azioni “punitive”,occorre inoltrare immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria per tentata estorsione,oppure rivolgersi ai Legali Adusbef.
Ricordiamo che le responsabilità penali sono personali (i dipendenti bancari non possono accampare, a giustificazione, il loro adeguamento a politiche aziendali).Eventuali azioni di ritorsione sono inoltre di particolare gravità se poste in essere nei confronti di chi che sta cercando di esercitare un diritto legittimo quale cliente,consumatore,utente e comunque nella veste di contraente più debole.