myNews.iT - Per spazio Pubblicitario chiama il 393.5496623 “Elezioni

TERMOLI _ Sulla base della libertà di accesso alle professioni, ribadita dal Governo come principio guida, e dell’obbligo di rimuovere gli ostacoli in tal senso; con riferimento al documento di riforma, elaborato nel gennaio 2012, dallo specifico gruppo di lavoro coordinato dal presidente dell’Ordine; in ottemperanza ai documenti di indirizzo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 3 luglio 2002 e del 17 ottobre 2008, approvati all’unanimità; d’intesa con la Fnsi e l’Inpgi; il Consiglio nazionale avverte l’urgenza di garantire l’accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera esclusiva e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi e telematici. A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l’accesso all’esame di Stato attraverso un iter di ricongiungimento lineare e trasparente.

Il “ricongiungimento” costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di Stato, per un arco temporale di cinque anni, regolato da precise norme. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli ordini regionali. Dal punto di vista giuridico il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti.

REQUISITI Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 è aperta per i pubblicisti la procedura di accesso al ricongiungimento. Per potervi accedere è necessario: – essere iscritti all’elenco dei pubblicisti; – svolgere all’atto della domanda attività giornalistica; – aver esercitato in maniera sistematica ed esclusiva attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi anche non continuativi nel quinquennio precedente la data della domanda; – presentare documentazione attestante il/i rapporto/i contrattuali esistenti nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi) e contributiva; – consegnare una relazione attestante l’attività svolta riferita a scritti e fotografie per giornali cartacei o/e on line; video o audio per radio e tv; lavoro di desk ecc.

 ACCESSO ALL’ESAME DI STATO • La verifica dei requisiti, effettuata dagli ordini regionali secondo linee guida approvate dal Cnog, consente l’iscrizione al corso telematico di formazione. • Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato dal titolo Requisiti. • Il tirocinio teorico finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica è garantito dal corso telematico di formazione di 40 ore, attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog, più 8 di aula con un programma definito dagli ordini regionali. • Il superamento della prova finale del corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione al registro dei praticanti e consente l’accesso all’esame di Stato. • La partecipazione al corso telematico di formazione può consentire l’acquisizione di crediti formativi.

Articolo precedenteRegionali, Montano: manterrò posizione critica a nuovo Governo
Articolo successivoTaglio del nastro della nuova rotonda di via Firenze