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CAMPOMARINO _ Il sindaco di Campomarino Gianfranco Cammilleri ha emesso in data 10 dicembre un’ordinanza di contrasto alla diffusione del ‘punteruolo rosso’. A seguito di azioni di monitoraggio effettuate dal Servizio Fitosanitario della Regione Molise è stata riscontrata sul territorio del Comune di Campomarino la presenza di alcuni esemplari di “Punteruolo Rosso delle Palme” (Rhynchophorus Ferrugineus) e al fine di contrastarne la diffusione e salvaguardare il patrimonio palmicolo pubblico e privato, nonché l’incolumità pubblica a causa del rischio di caduta al suolo delle foglie di piante infestate e debilitate, è necessario che anche i privati proprietari provvedano alle dovute azioni di profilassi e all’attuazione di tutte le procedure prescritte. Con l’ordinanza (n. 49/2009 prot. n.16018) il sindaco ORDINA a tutti i proprietari di terreni su cui esistono palme, ai vivaisti, a tutti gli operatori del settore, di effettuare sistematicamente i seguenti controlli su ogni esemplare posseduto: – CONTROLLARE l’eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie per cui in una palma infestata la chioma assume un riconoscibile portamento ad ombrello aperto; – VERIFICARE la presenza di evidenti erosioni superficiali alla base delle foglie;
– VERIFICARE la presenza di bozzoli creati dal parassita; – VERIFICARE la presenza di esemplari adulti (dal caratteristico colore marrone/ruggine) del coleottero.
2. E’ FATTO OBBLIGO, in caso di sospettata o accertata comparsa dell’organismo nocivo in aree ritenute indenni, per l’adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria o interventi di eradicazione, di darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente.
3. E’ FATTO OBBLIGO, in caso di abbattimento o distruzione delle palme infestate dal parassita, al possessore, a qualsiasi titolo della pianta, di intervenire secondo la profilassi e le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario competente e documentare l’avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ricorrendo a ditta di propria fiducia, specializzata nelle attività di abbattimento, distruzione, trasporto e relativo smaltimento.
4. E’ VIETATO lo spostamento a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all’interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell’organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.
5. E’ FATTO OBBLIGO, in caso di esecuzione di potatura o pulizia di esemplari di palma, di limitare detti interventi esclusivamente all’eliminazione delle foglie secche, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi, che rappresentano fonte di attrazione ed ingresso dei parassiti in questione; in ogni caso la superficie di ogni taglio dovrà essere opportunamente protetta con prodotti antiparassitari adeguati.
6. E’ FATTO OBBLIGO ai proprietari di segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale ogni nuova posa a dimora di palme avvenuta nell’ambito dei giardini privati deve essere accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti e di sottoporla ai controlli del caso da parte dell’autorità fitosanitaria preposta.