L’Amministrazione comunale ha previsto un nuovo Piano di distribuzione dell’acqua potabile
CAMPOMARINO _ Il Sindaco di Campomarino, con una nuova ordinanza firmata oggi, ha parzialmente revocato il provvedimento di divieto di utilizzo dell’acqua dei rubinetti ai fini potabili. Il primo cittadino Cammilleri sottolinea che solo per i residenti di Campomarino centro e Camparino Lido è sospeso il divieto mentre permane per il resto del paese.
L’Amministrazione, vista la situazione, ha predisposto un nuovo Piano di distribuzione dell’acqua potabile nel paese valido dalle 13 di oggi fino a nuove determinazioni. I cittadini potranno approvvigionarsi dalle autobotti della Protezione civile nel piazzale antistante chiesa per Nuova Cliternia, frazione di Campomarino mentre in Contrada Ramitelli, quartiere periferico del paese nel piazzale La Torre.
Questa l’ordinanza di Cammilleri:
IL SINDACO PREMESSO che – con propria ordinanza n. 57 (R.G.) del 17 dicembre 2010 è stato vietato, in tutto il territorio di Campomarino, sino a nuovo ordine, l’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali; – il provvedimento è stato adottato in via cautelativa, in conseguenza degli esiti delle analisi effettuate dall’ARPA Molise sui prelievi di campioni di acqua potabile eseguiti presso Via A. De Gasperi (Lido), Contrada Ramitelli, Nuova Cliternia, Contrada dalla Chiesa, Via Favorita, Via Risorgimento e Corso Skanderberg; – dalle suddette analisi è stata acclarata la non conformità al consumo umano dell’acqua prelevata nei luoghi innanzi richiamati, causa il superamento dei valori, fuori limiti, per i seguenti parametri “Trialometani Totali”; ATTESO che al provvedimento in analisi si è riconosciuto efficacia sino al ripristino nei limiti analitici delle acque destinate al consumo umano, previa riscontrata conformità entro i limiti di legge dei valori per i seguenti parametri “Trialometani Totali”;
VISTE – la nota dell’ARPA Molise n. 6228 del 27/12/2010 , trasmessa in pari data a mezzo fax, con cui si è segnalato all’ente comunale che nelle località Via de Gasperi –fontana pubblica, Via ORDINANZA SINDACO n. 24 del 28-12-2010 – Dalla Chiesa-Municipio e Via Risorgimento –fontana pubblica valori entro i limiti per i parametri chimici (trialometani totali) e microbiologici; – la nota dell’ASREM di Termoli n. 564 del 27/12/12010, trasmessa a mezzo fax in pari data, contenente la proposta di adozione di revoca del dell’ordinanza sindacale n. 57/2010;
ACCLARATO – che nella zona di Campomarino centro e Campomarino Lido i campioni di acqua potabile prelevati sono risultati idonei al consumo umano; – che, invece, non avendo l’ARPA e l’ASREM fornito alcun riscontro sulla parte residua del territorio comunale, persistono valori ancora non a norma dei parametri analizzati dell’acqua per queste ultime zone ;
CONSIDERATA la finalità di reintegrare parzialmente l’uso e consumo umano dell’acqua, cautelativamente sospeso, nel territorio di Campomarino centro e Campomarino Lido;
RILEVATO che l’art. 21quinquies L. n. 241/1990 (Revoca del provvedimento) consente all’amministrazione competente di agire in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, rendendo il provvedimento in oggetto inidoneo a produrre ulteriori effetti;
RITENUTO doversi procedere alla revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 57 (R.G.) del 17/12/2010, in quanto ne sono cessati i presupposti e sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno legittimato l’adozione provvedimento sindacale, nella zona di Campomarino centro e Campomarino Lido;
DATO ATTO – che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., in quanto il presente provvedimento è rivolto a ripristinare l’uso e consumo umano dell’acqua, risorsa primaria per l’attività umana; – che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l’amministrazione procedente; VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D. Lgs. n., 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), dell’art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 (“Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962”) ; VISTI – il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (“Testo unico in materia di leggi sanitarie”) – il D. Lgs. n. 31/2001 (“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”); – l’articolo 50, comma V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 7, comma 4 della L. 241/90; – lo Statuto comunale;
ORDINA
1. DI REVOCARE PARZIALMENTE L’ORDINANZA SINDACALE N. 57 (R.G.) DEL 17/12/2010, emessa a salvaguardia della salute dei cittadini residenti in Campomarino, concernente la sospensione in via cautelativa dell’uso e consumo dell’acqua “come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali”, LIMITATAMENTE ALLA ZONA DI CAMPOMARINO CENTRO E E CAMPOMARINO LIDO.
2. DI CONFERMARE il divieto di cui all’ordinanza sindacale n. 57/2010 dell’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali, per la parte restante del territorio di Campomarino sino a nuovo ordine.