Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
TERMOLI – A causa dell’emergenza Coronavirus-Covid 19, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, ha firmato l’ordinanza n°89 del 25 maggio 2020, che disciplina la chiusura anticipata di bar e pub, dispone limitazioni nella vendita di alcolici e superalcolici e impone l’utilizzo di mascherine.
ORDINANZA N.89 DEL 25 MAGGIO 2020
Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19 – orario di chiusura anticipata pubblici esercizi (bar e pub) – limitazione alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche – obbligo utilizzo mascherine.
Premesso che: nel Paese è in atto la diffusione dell’epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19; per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020.
Considerato che il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05.2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantengono il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio. Tenuto conto che l’art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 consente ai sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza nei limiti dell’art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera:
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari…omissis……e alla lettera v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.
Rilevato che nella serata del 23.05.2020 nell’area del centro storico e centro cittadino sono stati riscontrati numerosi assembramenti, in particolare di giovani, che sono soliti riunirsi nei pressi dei bar e dei locali aperti in orario serale, dando luogo al fenomeno della “movida”.
Evidenziato che:
- è necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell’attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali.
- la suddetta necessità è emersa anche nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso la Prefettura di Campobasso;
Ritenuto pertanto necessario:
- disporre la chiusura anticipata alle ore 23,00 di tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi pubblici (BAR e PUB) e delle attività di vendita mediante distributori automatici;
- vietare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, dalle ore 20,00 alle ore 6 del giorno successivo;
- dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro, imporre l’obbligo dell’utilizzo di sistemi di protezione previsti dall’art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento;
Dato atto che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della L. 241/90;
Visto che l’art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020 prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3000
euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30
giorni;
Visto l’art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto
motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica
ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa, con decorrenza dalla data odierna e fino a nuovo
provvedimento:
- la chiusura anticipata alle ore 23,00 di tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi pubblici (BAR e PUB) e delle attività di vendita mediante distributori automatici;
- il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 20,00 alle ore 6 del giorno successivo;
- dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l’obbligo dell’utilizzo di sistemi di protezione previsti dall’art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento;
DISPONE
- Il Corpo di Polizia Locale, è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.
- La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale online e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:
- Corpo Polizia Locale di Termoli;
- Ufficio Stampa del comune di Termoli;
- Commissariato di P.S. di Termoli;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Termoli;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli;
- Prefettura di Campobasso
AVVERTE
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto, è punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni
INFORMA
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI