Questa l’ordinanza:
“Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e le associazioni sindacali nella giornata del 29/12/2010 come da regolare convocazione del 21-12-2010 prot. n. 36227, determina l’orario giornaliero: Gli esercizi per la vendita al minuto con attività giornaliera garantiranno l’apertura dalle ore 7,00 alle ore 22,00 . Nel rispetto di tali limiti l’esercente può autonomamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando il limite delle tredici ore giornaliere con l’obbligo di comunicazione alla Polizia Municipale.
CHIUSURA INFRASETTIMANALE
Gli esercizi di vendita al dettaglio non hanno l’obbligo di osservare la chiusura infrasettimanale. Nel caso si opti per la chiusura della mezza giornata infrasettimanale , tale scelta è libera con l’obbligo di comunicazione alla Polizia Municipale.
ATTIVITA’ MISTE
Le attività miste, soggette ad autorizzazioni di tipo diverso, devono rispettare l’orario dell’attività prevalente.
ESPOSIZIONE DELL’ORARIO
L’esercente deve esporre al pubblico – in maniera visibile – l’orario di effettiva apertura e di chiusura ed eventualmente della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, con l’indicazione della comunicazione al Comune.
CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
Gli esercenti di vendita al dettaglio hanno la facoltà di derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva ai sensi della Legge Regionale N. 20/2010 art. 5 nelle seguenti domeniche e festività come da calendario sottoelencato:
CALENDARIO DEROGA ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA ANNO 2011
Gennaio 2 – 6 – 9 – 16 – 23 – 30 6
Febbraio 6 – 13 – 20 – 27 4
Marzo 6 – 13 2
Aprile 17 1
Maggio 22 – 29 2
Giugno 2 – 5 – 12 – 19 – 26 5
Luglio 3 – 10 – 17 – 24 – 31 5
Agosto 7 – 14 – 21 – 28 4
Settembre Nessuna 0
Ottobre Nessuna 0
Novembre 1 – 27 2
Dicembre 4 – 8 – 11 – 18 4
Totale Aperture 35
Gli esercenti ai sensi dell’ art. 6 della L.R. n. 20 / 2010 hanno l’obbligo di chiusura nelle seguenti giornate: 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, Pasqua e 1° maggio.
Le disposizioni della presente ordinanza ai sensi dell’ art. 6 comma 2 della L.R. n. 20/2010 non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici, alle stazioni sciistiche, ai centri sportivi e agli alberghi; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali, le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio stradali e autostradali, sale cinematografiche, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in materia esclusiva e prevalente.
La presente ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2011 annulla e sostituisce integralmente l’ordinanza n° 65 del 24/02/2011.