Antonio Di Brino
TERMOLI _ E’ stata emanata il 27 ottobre 2010 e firmata dal Sindaco di Termoli, Basso Antonio Di Brino, l’Ordinanza N. 367, per le disposizioni sull’affissione, distribuzione ed esposizione di manifesti, volantini e simili.  Negli ultimi mesi sul territorio comunale, si è registrata una crescente attività di distribuzione di volantini pubblicitari e di affissioni su pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale, nonché sui muri o altri siti non autorizzati.

 Tali forme di pubblicità tramite volantini e depliants nelle vie, nelle piazze, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici sono causa di una significativa quantità di rifiuti e quindi, di un evidente degrado dell’igiene e del decoro dell’intero territorio comunale.

Lo spargimento di fogli di carta provoca un vero e proprio inquinamento da rifiuti urbani che spesso, per motivi atmosferici, vengono disseminati su tutto il territorio comunale. A tal motivo è stato quindi ritenuto opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano. Per tutti i motivi sopra citati si comunica che su tutto il territorio comunale è fatto divieto di affissione di volantini commerciali sui parabrezza e/o lunotti dei veicoli in sosta, nonché il divieto di deposito dei volantini sulle soglie e gli infissi delle abitazioni, sui pali della pubblica illuminazione, e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, negli androni delle abitazioni dei privati, ed ogni altra forma di diffusione salvo la esclusiva distribuzione a mani direttamente agli utenti, o nelle abitazioni, o nelle cassette postali.

E’ vietata inoltre la pubblicità eseguita mediante il lancio di manifestini e simili. E’ consentita l’esposizione tramite concessionario di manifesti o similari, negli spazi appositamente predisposti dall’Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda i soggetti passivi della sanzione si intendono il committente dell’attività pubblicitaria, individuato nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzato oppure il soggetto incaricato della realizzazione e/o distribuzione del prodotto pubblicitario, obbligato in solido con l’autore materiale della violazione, qualora identificato.

Gli stessi saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie: 1) Per i committenti, ovvero i soggetti incaricati della realizzazione e/o distribuzione del prodotto pubblicitario: la sanzione prevista dall’art. 24, co. 2, del D.Lgs. n. 507/1993, con pagamento in misura ridotta è pari ad € 412,00. 2) Per gli autori materiali della violazione: la sanzione amministrativa è di € 50,00. In caso di reiterazione della violazione, tali sanzioni saranno raddoppiate. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nella L. 04.04.1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e s.m.i.

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