TERMOLI – In data 17 giugno i dodici consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.39 comma 2 del Tuel 267/2000 con all’odg Revoca del Presidente del Consiglio, come da art.24 comma 3 dello Statuto Comunale. Il Presidente del Consiglio con Convocazione del 4.07.13 prot. 22110 ha fissato il Consiglio Comunale per il giorno 8 luglio,senza inserire nell’odg quanto richiesto dai 12 Consiglieri a norma di legge,comunicando tale volontà con nota inviata al primo firmatario con n. di prot.22382 del 5 luglio e che concludeva: COMUNICA l’inammissibilità della stessa all’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Ritenendo non rientrare nei poteri del Presidente, entrare nel merito della richiesta fatta,i Consiglieri di opposizione lo stesso 5 luglio chiedevano al Prefetto di Campobasso di applicare il comma 5 dell’art 39,che recita : In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio,previa diffida,provvede il prefetto. Con nota prot 36338/Area 2 del 26 luglio 2013 il Prefetto di Campobasso comunicava che il Ministero dell’Interno,,cui era stata fatta richiesta dallo stesso Prefetto, ha fatto presente: “a prescindere dalla concreta qualificazione, la richiesta dei consiglieri risulta riportata nella riunione del consiglio comunale, facendo così venir meno quell’inadempimento che costituisce unico presupposto per l’attivazione dell’intervento sostitutivo del prefetto previsto dall’art.39 del d.lgs 267/2000”.
Il Prefetto di Campobasso,nel condividere il parere ministeriale,ha ritenuto che manchino i presupposti per l’attivazione dell’intervento sostitutivo. La motivazione del parere e della conseguente decisione parte dal presupposto che la richiesta fatta dai consiglieri di opposizione risulta riportata nella riunione del consiglio comunale del giorno 8 luglio. Ciò non risponde ai fatti. E’ indubbio che la richiesta non è stata inserita all’ordine del giorno,così come comunicato dallo stesso Presidente del Consiglio e quindi il Consiglio non ha potuto discutere sull’argomento richiesto. Lo stesso parere del Ministero implicitamente dà ragione a quanto richiesto dai 12 consiglieri comunali,quando afferma che l’intervento sostitutivo del Prefetto può avvenire solo nel caso che la richiesta fatta non venga portata in Consiglio. INFATTI LA RICHIESTA NON E’ STATA MESSA ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO.
A tal riguardo basta verificare la convocazione del consiglio che correttamente inserisce all’ordine del giorno 5 punti ,tra cui non vi è la richiesta dei consiglieri di opposizione,così come d’altronde comunicato dallo stesso presidente del consiglio. Nè si può ritenere che l’obbligo del presidente del consiglio di inserimento dell’argomento nell’ordine del giorno,si potesse esaurire con la scritta Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale,come cappello ai 5 punti all’ordine del giorno. Il regolamento del consiglio comunale all’art. 85-Comunicazioni recita :Prima dell’apertura di ogni seduta,il Presidente può effettuare comunicazioni,anche su argomenti non iscritti all’o.d.g. Il Presidente ha comunicato una propria memoria di prot.22505 dell’8.07.13 e un parere legale di prot.22514 dell’8.07.13.
Fatta la comunicazione,ha proceduto all’appello dei presenti,dichiarando la seduta deserta per mancanza del numero legale. Si evince di nuovo come il Consiglio non aveva all’odg quanto richiesto dai dodici consiglieri di opposizione,così come è pacifico che le Comunicazioni non fanno parte dei punti che vengono messi all’odg e che sulle Comunicazioni non vi è dibattito,in quanto la seduta non viene ancora aperta,nè vi sono fascicoli di consiglio che riguardano le Comunicazioni. Il Presidente poteva comunicare anche altro,nè è tenuto a informare sul contenuto delle Comunicazioni. TUTTE QUESTE CONSIDERAZIONI CI INDUCONO A RIPETERE LA RICHIESTA AL PREFETTO DI CAMPOBASSO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TERMOLI AI SENSI DEL COMMA 5-ART.39 DEL TUEL 267/2000.