
I giudici del Tribunale di Napoli hanno accertato e dichiarato il diritto dei ragazzi al riconoscimento della protezione umanitaria e hanno disposto il rilascio, da parte della Questura, dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale ha accolto la tesi dei legali campobassani, secondo la quale il rientro forzato in Patria avrebbe significato grave lesione dei diritti personali dei ricorrenti in ragione dello stato di violenza e confusione politica presente nel Paese asiatico. Per comprendere meglio la portata della sentenza si deve specificare che la legge prevede diverse forme di protezione internazionale. Il rifugiato è colui che non può o non vuole restare nel suo paese per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. In questo caso è la stessa legge che indica quali debbano essere considerati atti persecutori. La protezione sussidiaria si riconosce invece a quel cittadino per cui, pur non sussistendo i motivi di cui sopra, si ha fondato timore che se tornasse nel paese di origine potrebbe subirne grave danno.
In questo danno grave la legge comprende la pena di morte, la tortura o altra forma di trattamento degradante, la minaccia della vita derivante dalla violenza indiscriminata dovuta a una situazione di conflitto interno o internazionale. Esiste poi il diritto alla protezione umanitaria, risultante da un principio generale della nostra Costituzione che all’art. 2 dice: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». È quest’ultima una clausola di salvaguardia che permette di dare tutela anche a cittadini che non rientrano nei requisiti finora enunciati e nelle disposizioni citate, per cui la stessa legge prevede che si possa accordare un permesso di soggiorno qualora ci fossero seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. I seri motivi di cui sopra non sono specificati dalla legge e quindi sono suscettibili di ampia interpretazione. Entrambi i ricorrenti avevano acquistato nel paese di origine un piccolo terreno che era stato occupato dal confinante con l’aiuto di uomini armati.
Ne era nato un aspro conflitto che aveva portato all’uccisione del fratello di uno dei due richiedenti protezione. Non è stato difficile dimostrare come in Pakistan esista una generale situazione di violenza e pericolo dovuti alla presenza di gruppi talebani e all’aumento degli attentati terroristici. Lo stesso Tribunale ha citato quanto in quel momento si leggeva nel sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri che, nel raccomandare massima prudenza e sconsigliare viaggi in quella zona, ricordava “la nuova ondata di violenze e disordini dovuta all’uccisione di attivisti dei partiti ANP e MQM”, definendo lo stato di allerta particolarmente alto, soprattutto dopo l’uccisione di Osama Bin Laden. Per questo motivo il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso dei due pakistani e, sebbene non abbia riconosciuto lo status di rifugiato né l’accesso alla protezione sussidiaria, ha ritenuto di poter riconoscere il beneficio della protezione umanitaria. Un importante riconoscimento, grazie al quale si può affermare che la costituzione e la giustizia italiana è all’avanguardia nella tutela dei diritti dell’uomo.