Il Mercato in piazza Giovanni Paolo IITERMOLI _ Bandita dall’Amministrazione comunale l’immondizia di ogni tipo gettata in strada dai commercianti ambulanti durante la fiera mensile ed il mercato settimanale. All’indomani della denuncia di myNews del “brutto andazzo” della fiera mensile di Piazza Giovanni Paolo II divenuta ogni sabato del mese una sorta di discarica a cielo aperto, il Comune è corso ai ripari. Sull’asfalto, durante la vendita di mercanzia di ogni tipo, gli abulanti e non solo, sono abituati a gettare praticamente di tutto: dai grossi cartoni che contegono abbigliamento, a scatole, buste, lattine, bottiglie e persino l’organico. Insomma di tutto di più.

Una situazione, documentata da myNews così come il comportamento “sopra le righe” dei venditori che, in barba alle nuove norme sulla raccolta differenziata che vigono in città, sono soliti lasciare un immondezzaio costringendo la Teramo Ambiente a dei veri e propri “tour de force” subito dopo il mercato settimanale o fiera mensile. Spesso e volentieri le condizioni meteo non permettono agli operatori di ripilire al meglio la zona per cui le aree urbane interessate da tali manifestazioni si trasformano a mano a mano in una sorta di discarica.

Situazione che, naturalmente, non accade in altre realtà regionali. A Termoli, in particolare, gli ambulanti sembravano aver trovato una sorta di “panacea” dove l’imbrattamento della città è considerato una prassi, un “pacco regalo” lasciato ai termolesi in cambio delle autorizzazioni ad esporre le proprie bancarelle.

Ebbene a questo “andazzo” il Comune di Termoli ha detto un fermo “no” e, con un’ordinanza emenata ieri, ha disciplinato lo svolgimento di fiere e mercati vietando agli ambulanti di gettare i rifiuti in mezzo alla strada prima di sbaraccare ed andarsene altrove.

Questa la nota del Comune:
Emanata l’ordinanza sindacale n. 417, sulle norme finalizzate a prevenire i pericoli all’igiene pubblica durante e dopo lo svolgimento di fiere e mercatini nel territorio comunale. Nel nostro comune, con cadenza settimanale e mensile, hanno luogo mercati e fiere destinati al commercio su aree pubbliche e mercati giornalieri con postazioni fisse; frequentemente durante lo svolgimento degli stessi, gli operatori ed i concessionari di posteggio disattendono le norme di decente comportamento, in quanto al termine delle operazioni mercatali, abbandonano per terra i rifiuti prodotti dalle loro attività con grave nocumento alla salute pubblica e all’igiene urbana. Inoltre, per effetto degli agenti atmosferici, le zone interessate risultano invase da rifiuti da loro prodotti, procurando un dispendio di risorse economiche e lavorative per il ripristino delle condizioni di pulizia e di igienicità, oltre al pericolo igienico-sanitario che tale condotta può determinare. 

Si è ritenuto pertanto, con la presente, di assumere straordinari ed opportuni provvedimenti al fine di arginare tale fenomeno. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale si assicurerà con una puntuale attività di vigilanza e controllo che  tale ordinanza venga rispettata.

Per tali motivi si ordina che:
1.  Prima dell’inizio dei mercati e delle fiere ogni operatore dovrà dotarsi di appositi sacchi o contenitori dove depositare i rifiuti prodotti dalla sua attività mercatale. Ove le condizioni organizzative lo permettono, i contenitori dovranno essere numerati con lo stesso numero del posteggio occupato da ciascun operatore. 
2. Durante lo svolgimento del mercato, il concessionario del posteggio ha l’onere di tenere costantemente l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere immediatamente da essa i rifiuti prodotti, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal “Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”, approvato con deliberazione del commissario ad acta n. 44 del 17/07/202; al termine delle operazioni giornaliere di vendita, nonché al momento dello sgombero a fine manifestazione, l’area dovrà risultare libera da ingombri e da rifiuti, ed i sacchi o contenitori ritirati, dovranno essere depositati in maniera ordinata sul marciapiede adiacente al posto assegnato.
3. Con il corretto conferimento, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.
4. Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti.
5. Per l’inosservanza delle limitazioni e dei divieti di tale ordinanza sarà applicata la relativa sanzione di legge. Inoltre, per le violazioni non riconducibili a specifica disciplina legislativa, si applicheranno le sanzioni amministrative previste all’art. 7 bis del D.Lg.vo 267/18.08.2000 del pagamento di una somma che andrà dai 25,00 ai 500,00 euro

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