DigaLiscioneCAMPOBASSO – Con sentenze nn. 5 e 6/2017, depositate il 12.1.2017, il Tar Molise ha accolto i ricorsi presentati dagli avv.ti Margherita Zezza, Giuseppe Ruta e Massimo Romano nell’interesse di numerosi comuni molisani (comuni di Campodipietra, Montefalcone del Sannio,  Busso, S. Agapito, Sepino, Bonefro, Belmonte del Sannio, Campochiaro, San Polo Matese, Roccamandolfi, Pescolanciano, Acquaviva d’Isernia, Civitanova del Sannio, Guardiaregia e Cantalupo del Sannio) ed annullato tutti gli atti con i quali la Giunta Regionale del Molise aveva disposto, con la delibera G.R.n.285 del 15.6.2015, sia la costituzione dell’Egam (Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico) sia la obbligatoria partecipazione/adesione a tale struttura di tutti i comuni molisani. 

Una scelta, quella della Regione che era stata subito contestata da più parti, sia per la procedura seguita (che aveva di fatto estromesso il Consiglio regionale) sia per il contenuto, posto che, ad avviso di molti e degli stessi comuni ricorrenti, era stata adottata, per la gestione di un servizio strategico quale quello idrico, una soluzione organizzativa che non appariva condivisibile sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista erariale, con evidenti rischi di disfunzioni e di maggiori spese anche e soprattutto per le piccole realtà territoriali. 

A fronte di tali censure il TAR ha annullato i provvedimenti della Regione ritenendo, innanzitutto, che una scelta così strategica, concernente non solo l’organizzazione dell’EGAM ma anche la sua attività, il suo funzionamento e la governance dell’ente governo dell’Ambito non poteva di certo essere assunta dalla Giunta, risultando, invece statutariamente riservata al Consiglio Regionale, illegittimamente estromesso da tale decisione.

Pertanto, “ravvisata l’incompetenza della Giunta regionale essendo la materia attratta nell’ambito delle prerogative del Consiglio che non ha ancora esercitato il relativo potere” il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi e non solo ha annullato il provvedimento a monte (la predetta delibera di G.R.n.285 del 15.6.2015, con la quale è stato istituito l’ente EGAM ed il relativo disciplinare), ma anche disposto la caducazione di tutti gli altri “provvedimenti a valle impugnati con i motivi aggiunti”, ovvero i decreti presidenziali volti ad imporre l’adesione coattiva dei comuni.
In breve, tutto da rifare. 
                                                                        
Avv.Giuseppe Ruta
                                                                  
Avv.Massimo Romano                                                                    
Avv.Margherita Zezza
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