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Una scelta, quella della Regione che era stata subito contestata da più parti, sia per la procedura seguita (che aveva di fatto estromesso il Consiglio regionale) sia per il contenuto, posto che, ad avviso di molti e degli stessi comuni ricorrenti, era stata adottata, per la gestione di un servizio strategico quale quello idrico, una soluzione organizzativa che non appariva condivisibile sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista erariale, con evidenti rischi di disfunzioni e di maggiori spese anche e soprattutto per le piccole realtà territoriali.
A fronte di tali censure il TAR ha annullato i provvedimenti della Regione ritenendo, innanzitutto, che una scelta così strategica, concernente non solo l’organizzazione dell’EGAM ma anche la sua attività, il suo funzionamento e la governance dell’ente governo dell’Ambito non poteva di certo essere assunta dalla Giunta, risultando, invece statutariamente riservata al Consiglio Regionale, illegittimamente estromesso da tale decisione.
Pertanto, “ravvisata l’incompetenza della Giunta regionale essendo la materia attratta nell’ambito delle prerogative del Consiglio che non ha ancora esercitato il relativo potere” il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi e non solo ha annullato il provvedimento a monte (la predetta delibera di G.R.n.285 del 15.6.2015, con la quale è stato istituito l’ente EGAM ed il relativo disciplinare), ma anche disposto la caducazione di tutti gli altri “provvedimenti a valle impugnati con i motivi aggiunti”, ovvero i decreti presidenziali volti ad imporre l’adesione coattiva dei comuni.
In breve, tutto da rifare.
Avv.Giuseppe Ruta
Avv.Massimo Romano
Avv.Margherita Zezza