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Antonio Di Pietro
CAMPOBASSO _ L’Italia dei Valori ha presentato un’interrogazione a firma Di Pietro e Di Giuseppe per chiedere numi al ministro per i Beni e le Attività Culturali e al Ministro dello Sviluppo economico circa il blocco dei lavori per la realizzazione di due centrali solari, una delle quali già approvata dalla stessa Regione Molise, a causa di cavilli burocratici e beghe tra la Regione Molise e la Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici. Stando a quanto appreso dalla stampa locale, il blocco della realizzazione di tali centrali non riguarderebbe esclusivamente il consorzio, ma ben 50 ‘campi’ fotovoltaici e metterebbe a rischio, non solo i 300 posti di lavoro derivanti dall’attività della Società impiantistica montenerese’, ma l’intero indotto legato al fotovoltaico, stimato in circa 1600 addetti.

Tutto questo comporterebbe una ulteriore penalizzazione di una regione storicamente deficitaria dal punto di vista occupazionale. Poiché buona parte dei divieti alla realizzazione di tali centrali fotovoltaiche in Molise dipendono da pareri non favorevoli all’esecuzione dei lavori per incompatibilità paesaggistica, espressi dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise e trasmessi alla Regione Molise, agli Enti Locali e ai richiedenti, con documenti scritti e protocollati ma al di fuori della Conferenza dei Servizi, ai fini di una più trasparente applicazione della normativa in materia di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell’elettricità in Molise, Di Pietro ha chiesto ai ministri competenti di intervenire verificando la correttezza e la legittimità dell’operato dei pareri e delle procedure della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, a tutela delle piccole imprese locali e dei relativi posti di lavoro eventualmente danneggiati da una erronea interpretazione delle leggi o dell’applicazione delle norme.

La consolidata consuetudine della Direzione Regionale del Ministero ai Beni culturali di disertare la sede decisoria della Conferenza dei Servizi e di consegnare i pareri negativi all’Ufficio Protocollo, vietando di fatto lo svolgimento del contraddittorio, contravviene a quanto previsto dalla legge 241/1990 all’articolo 14 quater comma 1 che recita testualmente: “il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, paesaggistico– territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza dei servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.

La mancata partecipazione della Direzione Regionale del Ministero ai Beni culturali alla conferenza di servizi, divenuta prassi, ha prodotto decine di contenziosi, supportati da circostanziati pareri legali a loro volta corredati da abbondanti fonti giurisprudenziali, ai fini di una conclusione positiva del procedimento, in applicazione di quanto disposto al comma 1 dell’articolo 14 quater della legge 241/1990, e relative diffide concernenti una futura richiesta di risarcimento danni. La descritta circostanza, secondo gli interpellanti, mette in luce un evidente conflitto interpretativo della norma di riferimento da parte delle due Amministrazioni coinvolte, ovvero quella Statale e quella Regionale, in quanto tutti i pareri espressi dalla Direzione Regionale del Ministero ai Beni culturali, che riportano nell’oggetto la dicitura che richiama ‘parere reso ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004’, presuppongono che la Struttura ministeriale considera i propri pareri resi all’interno del sub-procedimento, equiparando la consegna del documento alla partecipazione diretta in Conferenza dei Servizi, e quindi obbligatori e vincolanti dell’intero procedimento.

In procedimenti omologhi di rispettiva competenza, in altre regioni a differenza del Molise, è emerso che il Ministero dei Beni Culturali in genere partecipa ai lavori delle conferenze oppure, in caso di mancata partecipazione, pone le condizioni per l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della lg. 241/1990, e che in nessun caso è stato riscontrato l’acquisizione di pareri negativi al di fuori della Conferenza dei Servizi. L’assenza dei rappresentanti della Direzione Regionale alle Conferenze dei Servizi e la generica dicitura di ‘non compatibilità con il paesaggio rurale’ con cui questi pareri non favorevoli alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sul territorio vengono motivati, oltre a non tener conto dell’esistenza di specifiche linee guida nazionali, individuati nel Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, e regionali, secondo quanto disposto dalla legge regionale 22/2009, impedisce a prescindere ai richiedenti il parere, il diritto di dimostrare l’avvenuto adeguamento dei progetti alle norme di legge in vigore sul fotovoltaico.

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