TERMOLI _ Stamane, la Giunta Comunale di Termoli, con delibera n.130, ha dato mandato all’ufficio Patrimonio dell’Ente affinché autorizzi le concessioni di suolo pubblico, afferenti ai pubblici esercizi, da utilizzare come spazi di soggiorno all’aperto per la somministrazione di alimenti e bevande. Essendo Termoli un comune a vocazione turistica e considerato che il maggior numero di pubblici esercizi sono collocati nel centro storico della città, si è ritenuto opportuno stabilire alcune prescrizioni e indicazioni per l’identificazione di aree pubbliche o di uso pubblico da concedere in occupazione, nonché le condizioni e gli indirizzi per l’istallazione di elementi di arredo, al fine di garantire la migliore fruibilità veicolare e pedonale.

Di seguito vengono riportati i criteri di occupazione del suolo pubblico: 1. Ai titolari di pubblici esercizi, i cui locali prospettino su uno spazio pubblico o di uso pubblico occupabile, può essere rilasciata la concessione di una porzione limitata di detto suolo per la collocazione di elementi di arredo;
2. Il concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni generali e particolari definite nell’atto di concessione, nonché tutte le disposizioni normative e regolamentari;
3. La concessione di suolo deve essere commisurata al rispetto dei parametri igienico-sanitari, inerenti all’esercizio dell’attività nel suo complesso;
4. La concessione di suolo dovrà essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico – culturali e paesaggistici, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano. Le istallazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturarne il carattere principale di strada, di slargo o di piazza;
5. In particolare le occupazioni di suolo e le istallazioni di dehors dovranno conformarsi ai seguenti criteri: 6. l’occupazione sui marciapiedi è consentita a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitate capacità motorie; 7. nelle aree pedonali, non applicandosi il disposto dell’art. 20 del codice della strada, le occupazioni di suolo non devono limitare la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;
8. le istallazioni di dehors non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurate;
9. Le installazioni di arredo non devono interferire, o occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale e orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche, né della toponomastica;
10. Le installazioni di arredo non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui marciapiedi, con le reti tecnologiche e le loro parti o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, illuminazione, ecc) né comportarne un limitato funzionamento, né ridurne l’accesso e la manutenzione.
Le istallazioni di dehors devono assicurare uno spazio frontale di metri 3,00 l’uno dall’altro. L’estensione lineare del fronte della occupazione di suolo e le connesse istallazioni di arredo, di norma, non deve essere superiore al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci, ed in ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi. Norme generali di realizzazione delle istallazioni di arredo: L’occupazione del suolo, sia pubblico che privato gravato da servitù di uso pubblico, deve rispondere alle seguenti indicazioni di carattere generale: Le coperture presenti pur nella diversa tipologia, devono risultare coordinate nei colori ed omogenee per altezza. Esse non possono superare in altezza i 3,50 metri.
Le strutture di delimitazione dovranno essere realizzati con fioriere per arredo urbano in calcestruzzo con cemento bianco e con ghiaietto o ciottoli di marmo, avente granulometria adeguata e finitura superficiale che evidenzia la pigmentazione naturale del ghiaietto o dei ciottoli di marmo, nelle dimensioni 100 x 50 x 50. Si dovrà assicurare la piantumazione e ripiantumazione nonché la manutenzione costante di fiori e piante di pregio. Dotare i dehors con posaceneri di arredo, antivandalismo e di sicurezza.

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4 Commenti

  1. ???
    Ma ragazzi dov’e’ la notizia?? non avete scritto dell’elemento piu’ imporante! IL PREZZO! Mi spego meglio: a me puo’ anche stare bene che l’amministrazione comunale dia licenze agli esercenti per occupare il suolo pubblico, e’ un modo come un’altro per fare cassa. Quello che e’ interessante e’ capire quello che costa all’esercente: molto spesso, specie per i bar sul corso di Termoli, il canone annuo della concessione corrisponde all’incasso di una o massimo due giornate del mese di agosto. Il resto sono soldini puliti ed il cittadino paga 4 euro per un crodino?? vi pare giusto?

  2. crodino o non crodino
    poi vogliamo attirare i turisti a Termoli, evviva Franco giorgio Marinelli che spiega che a Termoli i turisti li facciamo scappare per prezzi esorbitanti, poca cortesia , incapacità e poca profewssionalità, povera termoli, meravigliodsa per dono di natura, ma flagellata continuamente da operatori , gestori , ristoratori ecc. ecc. certo che il crodino si comprerà al super mercato costa pochissimo, amen

  3. ????
    Qualcuno forse si e’ sentito toccato sul vivo? (o sul portafoglio?) io cercavo solo di far riflettere sul fatto che le concessioni spesso si trasformano in privilegi per i concessionari, e questo francamente lo trovo inaccettabile. Per quanto riguarda il crodino non c’e’ bisogno del tuo consiglio; è una cosa che sto già facendo da anni. Trovo che nei locali pubblici non sia giusto ricaricare il prezzo dei beni…