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Telelaser
ROMA _ Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante decisione del GdP di Galatina: lo stato di necessità esclude la responsabilità ex articolo 4, Legge 689/81. Lo ha affermato con la sentenza 20 settembre 2008 il GdP di Galatina che affrontando anche le ulteriori censure ha enucleato importanti principi in materia di circolazione stradale e rilevazione delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche (in particolare tramite telelaser).

Per il Giudice salentino, infatti, il verbale impugnato, elevato per eccesso di velocità, va annullato essendo stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall’Ospedale di Scorrano, in cui si legge che il giorno della contestazione di cui al verbale impugnato il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva. Per il GdP il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utilizzato dagli Agenti accertatori. Secondo il Giudice, infatti, le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada. Inoltre, per il GdP il verbale è da annullare per un ulteriore motivo: non vi è prova in atti che il Telelaser utilizzato sia stato regolarmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a “metrologia legale”, dall’utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici.

Sempre per il giudicante non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumentazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti e in linea con la normativa europea, i cosiddetti centri SIT (i quali sono depositari delle grandezze metrologiche).

Pertanto, ha concluso il GdP la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto. Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA invita i Corpi di Polizia Stradale sul territorio nazionale a verificare preventivamente che in caso di rilevazione a mezzo di ausili elettronici sussistano tutte le condizioni indicate dalla legge e dai decreti attuativi, nonché l’insussistenza di cause di esclusione della responsabilità.

Giovanni D’AGATA
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