LARINO _ La Risoluzione n. 83/E della Agenzia delle Entrate del 17/08/ 2010, rispondendo ad un quesito proposto da un’azienda privata su come applicare la detassazione (aliquot del 10%) al lavoro notturno, chiarisce in via definitiva quanto da piu’sindacati più volte asserito ovvero che “ sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”. Come già precisato nei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre2008 il lavoratore/ce turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno,invece usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

La medesima Risoluzione precisa che lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logico sistematica, “anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.” Lo stesso deve intendersi per le somme erogate a fronte di lavoro straordinario prestato nel 2008 per cui viene specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le “.. somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione)”.

L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla normativa di riferimento per i diversi anni e, pertanto, per un importo massimo di 3.000,00 euro per l’anno 2008 e di 6.000,00 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000,00 lordi per il 2007, euro 35.000,00 lordi nell’anno 2008 e per il 2009). Invece in molti casi i datori di lavoro hanno dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, e allo straordinario (limitatamente al 2008, infatti nella finanziaria 2009 la detassazione degli straordinari è stata abolita) solo l’indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 17 agosto 2010 sancisce la retroattività del diritto, precisando che per quanto riguarda le retribuzioni in oggetto che siano state erroneamente sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva. vi indichiamo, a titolo esemplificativo le principali casistiche possibili:

SOMME PERCEPITE NEL 2008 E LAVORATORE CHE NEL 2009 HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (730 O UNICO): è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
SOMME PERCEPITE NEL 2008 E LAVORATORE CHE NEL 2009 NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI : è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
SOMME PERCEPITE NEL 2009 E LAVORATORE CHE NEL 2010 HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON MODELLO 730: è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.
SOMME PERCEPITE NEL 2009 E LAVORATORE CHE NEL 2010 NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Manes Costantino Membro direttivo provinciale IDV

Articolo precedenteBlitz Carabinieri in aziende tessili a Montenero: arrestato un cinese
Articolo successivoNovità sui mercati europei. L’Eurodeputato Patricello dice: “L’economia dell’Ue è al sicuro”

6 Commenti

  1. Detassati anche gli straordinari??
    La circolare dell’agenzia delle entrate specifica che: Infine, il regime agevolativo in esame deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività,innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa,ai sensi dell’art.2,comma 1,lett. c),del D.L.n.93 del 2008.Pertanto la detassazione si applica in questo caso anche al lavoro straordinario?