
Vorrei ricordare che in base all’articolo 8 della legge n. 212 del 1956, recante norme sulla propaganda elettorale, “Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti” nonché “Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032”.
Vi è d’aggiungere poi che chi strappa i manifesti elettorali, ai sensi dell’articolo 635 del codice penale commette il reato di danneggiamento “colui che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto od in parte, inservibili cose mobili od immobili altrui, con l’aggravante se il fatto è commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico od all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico od artistico ovunque siano ubicati”; mentre ai sensi dell’articolo 294 del codice penale “chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”
1- Domani presenterò regolare denuncia presso le autorità competenti.
Roberto Pano
Candidato al Senato, quota maggioritaria, per il Partito Comunista