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CAMPOBASSO _ Preso Atto che il G.U.P. del Tribunale di Campobasso, all’esito dell’udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati nel processo penale n. 1998/06 RGNR – n. 576/07 R.GIP, ove la Regione Molise figura quale parte offesa, in ordine ai fatti descritti nei capi d’imputazione concernenti la costruzione della centrale a turbogas della zona industriale di Termoli, fissando la relativa udienza al 10 febbraio 2010; Visto l’art. 79 c.p.p. che riconosce alla figura offesa la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, potendolo definire sia in occasione dell’udienza preliminare e sia successivamente se c’è stato il rinvio a giudizio, come nel caso in esame, prima dell’apertura del dibattimento; Accertato che nel processo penale menzionato sono coinvolti il Presidente della Giunta, l’Assessore Regionale al Bilancio e un Dirigente della Regione;
Considerato il disposto dell’art. 22 lettera i) del vigente Statuto della Regione Molise che attribuisce al Consiglio Regionale la prerogativa di deliberare su liti e contenziosi;
Letta la Delibera di G. R. n. 01 del 8.01.2010 che senza il vincolante parere del Consiglio ha stabilito senza averne formale prerogativa di non far costituire la Regione Molise nel procedimento penale n. 1998/06 RGNR – n. 576/07 R.Gip;
IMPEGNA La Giunta Regionale a revocare la propria delibera n. 1/2010 dell’8.01.2010 e a definire con apposito e diverso atto deliberativo la costituzione quale parte offesa della Regione Molise nel menzionato processo penale n. 1998/06 entro e non oltre i termini di scadenza giudiziari.
Michele Petraroia
Massimo Romano